7 agosto 2013

Premi di produttività. Detassazione ad ampio raggio

Qualora l’azienda modifichi l’organizzazione dell’orario di lavoro, si può applicare ugualmente la detassazione sui premi di produttività
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 21/2013, chiarisce che è possibile applicare la detassazione sui premi di produttività presente in caso di modifica dell’orario di lavoro in azienda.

I quesiti – La Confindustria ha avanzato richiesta d’interpello in merito a tre ordini di quesiti che riguardano la corretta interpretazione del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 il quale, in attuazione dell’art. 1, c. 481 - 482, della L. n. 228/2012, ha disciplinato, per il periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2013, la c.d. retribuzione di produttività. In particolare, è stato chiesto se è possibile applicare il regime fiscale agevolato “sulle quote di retribuzione, con eventuali maggiorazioni, che saranno erogate come controprestazione di prestazioni orarie ‘diverse’ (...) ossia svolte a seguito delle modifiche all’orario apportate in azienda come diretta conseguenza dell’applicazione del patto territoriale”. Il secondo quesito riguarda la possibilità di applicare l’agevolazione fiscale “anche a patti aziendali precedenti all’emanazione del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 e risalenti nel tempo e che non abbiano istituito veri e propri premi di produttività o di rendimento, basati sul raggiungimento di obiettivi prefissati”. Infine, è stato chiesto se, nel caso di patti aziendali, le imprese possano applicare il beneficio della detassazione “sulle quote di retribuzione, con eventuali maggiorazioni che saranno erogate come controprestazione delle prestazioni orarie svolte in esecuzione del patto aziendale, identificando pertanto – quale indicatore quantitativo del miglioramento della produttività in senso lato – la modifica dell’orario attuata in azienda”.

Risposta del MLPS – La risposta del Ministero del Lavoro ai suddetti quesiti è positiva. Nel primo quesito, infatti, viene chiarito che il datore di lavoro può riorganizzare il lavoro attraverso l’applicazione delle misure di “efficientazione aziendale” previste dalla contrattazione territoriale attraverso l’introduzione di misure del tutto nuove (l’introduzione per la prima volta di maggiore flessibilità oraria, turnazioni, orari multiperiodali ecc.) o in una diversa modulazione di flessibilità previste dal contratto nazionale. Ne consegue che l’adozione di tali misure, in forza del patto territoriale, non deve costituire necessariamente un elemento di novità in relazione al contratto collettivo nazionale applicato in azienda, ma un elemento di novità per le aziende che le applicano. Quanto alla questione riguardante l’agevolazione fiscale di contratti aziendali “pregressi” all’emanazione del DPCM 22 gennaio 2013, il MLPS precisa che è possibile applicare l’agevolazione in esame a condizione di una rispondenza di tutte o alcune delle misure già contenute nei citati contratti con le previsioni del DPCM in questione. Infine, conclude il Ministero del Lavoro, anche la modifica degli orari aziendali, in quanto oggettivamente identificabili e quantitativamente misurabili, possono rispondere alle condizioni per l’applicazione della detassazione.

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