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L’art. 1, co. 182 e ss. della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), adottato con D.I. 25 marzo 2016 prevede che i premi di produttività di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione siano soggette a un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite d’importo complessivo di 2.000 euro corrisposti in ciascun periodo d’imposta, incrementabili a 2.500 euro per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”.
Mentre possono accedere alla detassazione agevolata del 10%, i lavoratori del settore privato che siano, titolari di un contratto di lavoro subordinato, indipendentemente se a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nell’anno precedente a quello di riferimento, reddito di lavoro dipendente d’importo non superiore a 50.000 euro lordi.
Tale limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’articolo 49, comma 2, del TUIR, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal medesimo articolo 49 del TUIR.
Ma quali sono nello specifico gli adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore affinché venga applicata in maniera corretta l’agevolazione fiscale?
Adempimenti del sostituto d’imposta – Innanzitutto:
Qualora il datore di lavoro accerti successivamente che la retribuzione rientra nei canoni di applicazione della detassazione, perché magari il dipendente non ha comunicato al sostituto i redditi percepiti nel 2015 – quindi ne è venuto a conoscenza posteriormente – il datore di lavoro può comunque procedere immediatamente ad applicare il 10% e recuperare anche le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza aspettare le consuete operazioni di conguaglio.
Al riguardo, non bisogna dimenticare che – nella determinazione del reddito del premio da computare – il sostituto deve tenere conto anche del “periodo obbligatorio di congedo di maternità”.
Ai fini CU, il sostituto è obbligato a indicare separatamente:
Possiamo dunque affermare che l’applicazione della detassazione è automatica, poiché in assenza della predetta rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il sostituto d’imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede automaticamente ad applicare l’imposta sostitutiva. Ciò non toglie, tuttavia, che il sostituto d’imposta, ove riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi, applichi la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente.
Ai fini dichiarativi, il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati ad imposta sostitutiva pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Analogamente, il contribuente utilizzerà la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.
Modalità di calcolo - Il sostituto d’imposta calcola l’imposta sostitutiva dopo aver sottratto dalla retribuzione le ritenute previdenziali a carico del lavoratore. Per calcolare il limite massimo di 2.000 euro sul quale applicare l’imposta sostitutiva, deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva ma al netto delle trattenute previdenziali a carico del lavoratore.