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Premessa – L’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità fa perdere al datore di lavoro il diritto di usufruire degli sgravi sui premi INAIL. Permane, invece, il diritto di versare l’aliquota contributiva agevolata, ossia quella prevista per gli apprendisti. A stabilirlo è la Suprema Corte con la sentenza n. 17803 del 17 ottobre scorso.
Assunzione lavoratori in mobilità – I giudici sono chiamati a esprimersi in merito all'art. 25 della L. 223/1991, che prevede importanti agevolazioni per favorire il reimpiego dei lavoratori collocati in mobilità. Infatti, il c. 9 della legge richiamata chiarisce che "per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25”. Differente è invece la situazione per gli sgravi sui premi INAIL. Dapprima, l’art. 68, c. 6 della L. n. 388/2000, art. 68, (Finanziaria 2001) - a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione che avevano ritenuto che il beneficio contributivo di cui sopra si applicasse anche ai premi assicurativi dovuti all’INAIL - ha proceduto all’interpretazione autentica di detta disposizione stabilendo che “l’art. 8, c. 2, della L. n. 223/1991, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL". La Corte costituzionale ha vagliato la legittimità costituzionale di tale ultima disposizione con la sentenza n. 291 del 2003 e ha ritenuto che il legislatore, formulando tale norma interpretativa, non aveva contravvenuto al principio di ragionevolezza che limita la facoltà di emanare norme interpretative con portata retroattiva, in quanto il senso privilegiato dalla norma interpretativa era compatibile con il tenore letterale della disposizione e, anzi, maggiormente fedele allo stesso, in quanto il riferimento testuale alla "contribuzione" e alla sola quota a carico del datore di lavoro evoca maggiormente le assicurazioni gestite dall’INPS piuttosto che l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, che prevede un "premio" a carico del solo datore di lavoro.
La sentenza – Ciò detto, gli Ermellini hanno sostanzialmente confermato l’orientamento per cui ragioni di ordine sistematico avvalorano la tesi secondo cui la disposizione di cui all’art. 25, c. 9 deve essere interpretata in maniera analoga a quella dell’art. 8, c. 2. Pertanto, al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, spetta il diritto alle agevolazioni contributive – ossia a pagare un’aliquota pari a quella degli apprendisti – ma non ha diritto a sgravi sui premi INAIL.