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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 22 del 24 settembre 2014, ha chiarito che la sospensione degli obblighi occupazionali si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all’esodo previsto dalla Riforma Fornero (art. 4, c. da 1 a 7-ter della L. n. 92/2012). Lo stop, in particolare, va commisurato in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all’esito della procedura di incentivo all’esodo; ha una durata limitata alla procedura e vale per il singolo ambito provinciale di attività.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 22 del 24 settembre 2014, ha chiarito che la sospensione degli obblighi occupazionali si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all’esodo previsto dalla Riforma Fornero (art. 4, c. da 1 a 7-ter della L. n. 92/2012). Lo stop, in particolare, va commisurato in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all’esito della procedura di incentivo all’esodo; ha una durata limitata alla procedura e vale per il singolo ambito provinciale di attività.
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