4 agosto 2015

PSC. I compiti del Coordinatore per la Sicurezza

Chiarita la figura del Coordinatore per la Sicurezza nel piano di sicurezza e coordinamento

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il piano di sicurezza e coordinamento, di competenza del coordinatore per la sicurezza, deve contenere l’analisi degli elementi essenziali di cui all’allegato XV.2 del D.Lgs. n. 81/2008, in relazione all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi dal traffico circostante.

A chiarirlo è l’interpello n. 1/2015 della commissione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il quesito – La Federcoordinatori ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2 del D.I. del 4 marzo 2013, inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
In particolare, considerato che nell’art. 2 del Decreto in trattazione viene indicato come l’adozione e l’applicazione dei criteri minimi di sicurezza, siano in capo ai gestori delle infrastrutture, alle imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie che devono darne evidenza nei documenti di sicurezza di cui agli art. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, è stato chiesto come inquadrare la figura del Coordinatore per la Sicurezza e quali sono i suoi compiti. La domanda nasce dal fatto che in nessuna parte del decreto si fa riferimento alla suddetta figura se non per l’art. 100.

Segnalamento temporaneo
– Per rispondere al quesito posto, la commissione interpelli parte dal presupposto che il decreto ha lo scopo di individuare i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Le attività, in particolare, fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo. Inoltre per salvaguardare la loro sicurezza e quella di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, mantenendo comunque un’adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento temporaneo deve: informare gli utenti, guidarli, convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale.

Risposta MLPS
– Ciò detto, appare chiaro che con il D.I. del 4 marzo 2013 viene ampliato il raggio d’azione dei regolamenti previgenti, definendo i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Con riferimento ai compiti del Coordinatore per la Sicurezza, l’allegato XV, punto 2.2.1. lett b), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il piano di sicurezza e coordinamento deve contenere “l’analisi degli elementi essenziali di cui all’allegato XV.2, in relazione all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi dal traffico circostante”.

Pertanto, il riferimento all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 non appare inappropriato con le finalità del decreto in oggetto, anche se tra le figure elencate per l’applicazione dei cantieri minimi, non è espressamente menzionato il coordinatore per la sicurezza.
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