23 gennaio 2013

Rifiuto di trasferimento. Licenziamento illegittimo

Non può essere causa di licenziamento il rifiuto da parte del lavoratore di essere adibito a un nuovo ruolo

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il datore di lavoro non può licenziare il dipendente che rifiuta, un anno prima del recesso, un posto in altra società del gruppo senza specificare che la mancata accettazione di quella collocazione avrebbe comportato il suo allontanamento dall'azienda. Ne consegue che, per il principio della buona fede, l'imprenditore è tenuto a informare il dipendente se l'offerta prospettata del licenziamento, per essere successivamente riassunti in un'altra società dello stesso imprenditore con meno di 15 dipendenti, è legata alla necessità di sopprimere il posto di lavoro a esso assegnato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6/2013, depositata il 2 gennaio scorso.

La vicenda - La vicenda riguarda un'azienda chimica bergamasca che ha licenziato una sua dipendente nel 2003. Dopo una lunga vicenda giudiziaria, nel 2007 la Corte d'appello di Brescia aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del 2003 e la società ha portato la questione innanzi ai giudici della Suprema Corte.

La sentenza
– Sulla questione gli Ermellini chiariscono che l’imprenditore ha l’obbligo di comunicare – altrimenti viola il principio di “buona fede” - che l'offerta di essere licenziata per essere poi riassunta in un'altra impresa del medesimo imprenditore con meno di 15 dipendenti, è collegata al fatto che il posto inizialmente occupato sarebbe stato soppresso. Affinché il datore di lavoro non violi il suddetto principio, la società deve provare l'impossibilità di collocare il lavoratore in una delle sue aziende in ruoli equivalenti. Inoltre, grava sul datore di lavoro l’onere della prova della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento inclusa l'impossibilità di una differente collocazione in mansioni anche diverse da quelle svolte. Quest’ultimo onere può essere ottemperato “anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria, mentre il lavoratore ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego”. Per quanto concerne, invece, l’offerta di trasferimento in una società controllata di minori dimensioni (meno di 15 dipendenti), nel caso di specie la proposta era stata rifiutata per ragioni di “convenienza non sindacabili” e l'azienda non aveva “rappresentato che la ricollocazione era legata alla necessità di sopprimere il suo posto di lavoro”. Infine, i giudici affermano che la valutazione delle condizioni effettive dell'azienda e delle possibilità di reimpiego vanno fatte al momento del licenziamento e non, come pretendeva l'azienda, circa un anno prima dell'effettivo licenziamento. Pertanto, è illecito il licenziamento per giustificato motivo oggettivo se alla dipendente viene offerto un anno prima del recesso un posto in altra società del gruppo senza specificare che la mancata accettazione di quella collocazione avrebbe comportato il suo allontanamento dall’azienda.
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