5 giugno 2014

Settore industria. Malattia e maternità incluse nell’una tantum

L’INPS procede al ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità e malattia per i lavoratori addetti all’industria tessile/abbigliamento/moda

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 4 febbraio 2014 per il rinnovo del C.C.N.L. per l’industria tessile/abbigliamento/moda (euro 250 lordi per il periodo 01.04.2013 - 31.12.2013) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale. A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 69/2014.

Accordo –
In particolare, stiamo parlando del CCNL rinnovato il 4 febbraio scorso per i lavoratori dell’industria tessile/abbigliamento/moda. La nuova contrattazione, tra l’altro, ha previsto la corresponsione a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza alla data del 5 dicembre 2013, di un importo forfettario di euro 250 lordi, da corrispondere in due tranche di uguale importo: euro 125,00 con la retribuzione del mese di febbraio 2014 ed euro 125,00 con la retribuzione del mese di giugno 2014 da commisurare all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1 aprile - 31 dicembre 2013.

Arretrati retributivi – I suddetti arretrati retributivi, versati una tantum, sono ridotti proporzionalmente, per i contratti di lavoro part-time, in ragione del minore orario di lavoro convenuto. Tale importo, inoltre, non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale ed è esclusa, altresì, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. L’una tantum non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione (ad. es., a causa di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali). Sono, invece, considerate utili ai fini della maturazione dell’una tantum le assenze dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, donazione di sangue intervenute nel periodo “1 aprile 2013 - 31 dicembre 2013”, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e, ove dovuto, all’integrazione a carico delle aziende. Con particolare riferimento alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi. È chiaro che, in relazione al sistema vigente per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, la particolare applicazione potrà interessare i soli eventi iniziati tra i mesi di maggio 2013 e di gennaio 2014 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta).
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