7 ottobre 2014

Settore marittimo. Quale disciplina applicare per i contratti a termine?

Il settore marittimo gode di una disciplina speciale rispetto alle norme di diritto comune

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 24/2014, ha chiarito che nell’ambito dei contratti di arruolamento a tempo determinato e a “viaggio”, previsti nel settore marittimo degli artt. 325 e 326 del R.D. n. 327/1942, trova applicazione la disciplina contemplata in materia di contratto a termine dal Codice della Navigazione, da intendersi come disciplina speciale per il settore del lavoro marittimo.

Il quesito – La Fedarlinea ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla possibilità di applicare la disciplina del contratto di lavoro a termine (D.L. n. 368/2001) ai contratti di arruolamento a tempo determinato e a “viaggio”, previsti nel settore marittimo degli artt. 325 e 326 del R.D. n. 327/1942 (codice della navigazione).

Codice della navigazione – Prima di rispondere al quesito su esposto, il Ministero del Welfare ha richiamato l’art. 1 del codice della navigazione, il quale dispone che “in materia di navigazione marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile”. È chiaro quindi, afferma il Ministero del Lavoro, che per il settore marittimo si applica una legislazione di carattere speciale rispetto alle norme di diritto comune. In particolare, con riferimento al lavoro a termine, occorre richiamare gli artt. 325 e 326, che disciplinano il contratto stipulato per un dato viaggio o per più viaggi e quello a tempo determinato.

Contratto a termine e navigazione – A tal proposito, l’art. 326 stabilisce che il contratto a termine e quello per più viaggi hanno durata massima di un anno, in caso contrario, saranno considerati a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell’uno o dell’altro tipo, l’arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore a un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Da notare che la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore a 60 giorni.

La giurisprudenza –
Sul tema la giurisprudenza ha fornito nel tempo interessanti spunti per arrivare alla soluzione del quesito su esposto. Infatti, la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 3/07/2014 che, in relazione al quesito circa l’applicabilità al lavoro marittimo dei principi comunitari dettati dall’accordo quadro del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio in materia di contratto a termine, ha affermato che gli stessi risultano pienamente applicabili ai lavoratori occupati in qualità di marittimi con contratti di lavoro a tempo determinato su traghetti che effettuano un tragitto marittimo tra due porti situati nel medesimo Stato membro. La Corte, peraltro, al punto 39 della citata sentenza, precisa “che gli stati membri hanno facoltà, in quanto ciò sia oggettivamente giustificato, di tener conto delle esigenze particolari relative ai settori di attività e/o alle categorie specifici di lavoratori in questione”.

La risposta del MLPS – In considerazione delle osservazioni sopra svolte e attesa la discrezionalità degli Stati membri in merito alla realizzazione degli obiettivi fissati dall’ordinamento comunitario, il MLPS ritiene che possa trovare applicazione la disciplina contemplata in materia di contratto a termine dal Codice della Navigazione, da intendersi come disciplina speciale per il settore del lavoro marittimo.
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