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L’INPS – con messaggio n. 21389 del 17 Agosto 2010 – illustra quelle che saranno le modalità operative che i datori di lavoro – ammessi al beneficio - sono tenuti ad osservare ai fini di una concreta fruizione del beneficio contributivo (ex lege n. 247/2007). Inoltre, il messaggio ricorda che gli importi comunicati ai datori di lavoro, rappresentano la misura massima di agevolazione da conguagliare. E’ bene precisare che le operazioni di recupero dovranno essere
effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione del presente messaggio (17 Agosto 2010), con riferimento a periodi contributivi non antecedenti ad “agosto 2010”, dunque: dette operazioni di recupero vanno effettuate entro il 16 Novembre 2010. INPS - messaggio n. 21389 del 17 Agosto 2010
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