L’INPS, con la Circolare n. 178 del 3 novembre 2015, ha fornito utili chiarimenti ed istruzioni operative in merito alla fruizione dello sgravio contributivo triennale, di cui all’art. 1, co. 118 della L. n. 190/2015. In particolare, è stato specificato che l’esonero contributivo è applicabile anche i datori di lavoro che non rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del Decreto Legislativo n.165/2001, ma sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi verso le casse della Gestione Dipendenti Pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) – regimi esclusivi dell’AGO - nonché ai datori di lavoro che assumono lavoratori assicurati all’INPGI – regime sostitutivo dell’AGO. In quest’ultimo caso, l’INPS ha disciplinato il bonus con delibera del proprio Consiglio di amministrazione n. 52 del 15 ottobre 2015, fissandone i criteri per l’applicazione. Sul piano operativo, le domande di autorizzazione alla fruizione dell'esonero vanno inoltrate direttamente all'INPGI; mentre i benefici contributivi sono efficaci in relazione alle assunzioni/conversioni a tempo indeterminato operate nel periodo “1° gennaio - 31 dicembre 2015”.
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Sgravio triennale. Chiarimenti INPS (252 kB)
Sgravio triennale. Chiarimenti INPS - Lavoro e Previdenza n. 200 - 2015
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