30 maggio 2013

Sicurezza. Addio all’autocertificazione dei rischi

Da sabato 1° giugno 2013 scatta l’obbligo di redigere il DVR mediante le procedure standardizzate

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Addio all’autocertificazione dei rischi. Infatti, le microimprese fino a 10 dipendenti che hanno redatto in passatol’autocertificazione della valutazione rischi, dovranno obbligatoriamente sostituire tale documento – a decorrere dal 1° giugno 2013 - con il nuovo DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Il documento, che va redatto anche dagli studi professionali con un solo praticante, contiene informazionimolto più dettagliate e analitiche rispetto all’ormai vecchia autocertificazione, come per esempio: la descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni; l’identificazione dei pericoli presenti in azienda; la valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; la definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. Al riguardo, si precisa che nel caso in cui intervengono cambiamenti significativi (incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria) la valutazione dei rischi dovrà essere riesaminata. In ogni caso, si consiglia di appoggiarsi ad un apposito consulente per evitare di incorrere in eventuali sanzioni.

I destinatari - L'operazione va effettuata da tutti i datori di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), nonché, nei casi di sorveglianza sanitaria, con la collaborazione del medico competente.Per quanto riguarda le medie imprese (da 11 fino a 50 dipendente) invece, non si parla di obbligo, bensì di facoltà di adeguarsi alle procedure standardizzate. Queste ultime, infatti, se al 1° giugno sono formalmente già in possesso del documento di valutazione dei rischi elaborato secondo le forme ordinarie del Testo unico sicurezza (art. 29, c. 1,2 e 3 del D.Lgs. n. 81/2008) non dovranno necessariamente sostituirlo con altro documento secondo le procedure standardizzate. Tuttavia, anche qui nel caso in cui si verifichino modifiche al processo produttive o all’organizzazione del lavoro significative per la salute e sicurezza dei lavoratori, il DVR dovrà essere rielaborato entro 30gg.

Gli esclusi – Il suddetto obbligo non opera invece per i datori di lavoro che svolgono attività con particolari condizioni di rischio o dimensione. Nello specifico, stiamo parlando di datori di lavoro che svolgono attività con esposizione dei lavoratori chimici, biologici, cancerogeni, mutageni e connessi all’esposizione all’amianto.

L’aspetto sanzionatorio
– Le violazioni collegate alla valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), concretizzano sempre reato e sono punite nella misura massima. Il sistema sanzionatorio prevede l'arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Si applica, invece, la sola pena dell'arresto da quattro a otto mesi se il datore di lavoro svolge attività ad alto rischio elencate dall'art. 31, c. 6 del Testo unico sicurezza, o che espongano i lavoratori a rischi biologici da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto, per le attività edili (titolo IV del Testo unico) che comportino la presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. Le sanzioni sono applicabili al solo datore di lavoro in quanto, come anticipato, sono conseguenza di obblighi che toccano a lui e non sono delegabili neppure al dirigente, se presente.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy