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A seguito dell’evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, da più parti sono state attivate iniziative benefiche per dare un sostegno concreto alle popolazioni dei predetti territori. Non solo solidarietà in termini economici, ma anche aiuti “fisici”, come i volontari della protezione civile ovvero i donatori di sangue, che tanto stanno facendo in questi giorni.
Ma un datore di lavoro che occupa un dipendente che intende prestare attività di volontariato, come deve gestirlo?
Volontari protezione civile – Ebbene, la norma a cui fare riferimento è il DPR 8 febbraio 2001, n. 194, il quale all’art. 9, co. 1 così recita: “Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della Legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
La durata di tali benefici varia in funzione dell’attività che si va a svolgere; in particolare, il datore di lavoro sarà tenuto a consentire ed a garantire i predetti benefici per:
Nei casi di attività addestrative o di simulazione di emergenza, la richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio da parte degli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono, deve essere avanzata almeno 15 giorni prima.
Per quanto concerne l’aspetto retributivo per i giorni di assenza, sarà il datore di lavoro a corrispondere quanto dovuto il quale ha diritto a richiederne il rimborso all’autorità di protezione civile territorialmente competente nel termine di due anni dal termine dell’intervento che ha causato l’astensione.
La richiesta, in particolare, dovrà indicare:
Stante la formulazione della norma, che parla solo di “emolumenti versati al lavoratore”, i contributi versati dal datore di lavoro durante l’assenza del lavoratore non sono rimborsabili (Circolare INPS n. 314/1994 e Circolare INPS n. 107/1999).
Donatori di sangue – Infine, in caso di donazione di sangue, al lavoratore spetta una giornata di riposo normalmente retribuita purché il prelievo sia:
Come per la maggior parte delle prestazioni assistenziali dell’Ente, anche questa viene anticipata dal datore di lavoro nel cedolino paga (previa visione della documentazione medica attestante la donazione) e corrisponde alla retribuzione delle ore non lavorate comprese nella giornata di riposo riconosciuta.
La giornata di riposo retribuita spetta:
Possono richiedere il rimborso solo: