Premessa – Soci e collaboratori familiari? Meglio contabilizzarli ai fini INAIL, o meglio conviene al datore di lavoro segnare la loro presenza in azienda. Infatti, nel caso in cui l’Istituto assicuratore non abbia sufficienti prove per quantificare le effettive giornate di lavoro dei suddetti soggetti, la loro presenza in azienda sarà considerata “costante sul luogo di lavoro” ai fini della determinazione del premio dovuto. Ciò è quanto deriva dalla nota protocollo n. 269/2013 dell’INAIL.
Determinazione del premio – Per determinare il premio dovuto per collaboratori familiari e soci non artigiani, si utilizza la retribuzione convenzionale giornaliera che deve essere moltiplicata per le effettive giornate di presenza al lavoro. In tal caso, però, il problema di fondo sta proprio nella determinazione del premio INAIL, in quanto non esiste per tali soggetti una contabilità specifica che attesti le loro effettive presenze sul lavoro; infatti, non è neanche obbligatorio che siano iscritti sul libro unico del lavoro (LUL). Esiste invece il duplice obbligo di denuncia all’INAIL da effettuarsi prima dell'inizio dell'attività lavorativa e la denuncia della cessazione dell'attività, da denunciare sempre all'INAIL entro e non oltre il trentesimo giorno dal suo verificarsi. Come si risolve quindi il problema?
I chiarimenti – A fare chiarezza sulla questione è intervenuto direttamente l’INAIL. Nel caso in cui il personale ispettivo trovi difficoltà nell’accertare le effettive giornate di lavoro prestate dai lavoratori in commento, nell’arco di tempo compreso tra l'inizio e la cessazione dell'attività lavorativa, la ricognizione andrà effettuata sulla base delle consuete tecniche di indagine. In pratica, tale verifica consiste nell’acquisire, oltre alle dichiarazioni del datore di lavoro, anche le dichiarazioni rese dai soggetti stessi o da altri lavoratori presenti sul luogo dell'accesso ispettivo al fine di confrontarli con le informazioni desumibili dai documenti. Tuttavia, ed è questa la novità, qualora non sia possibile acquisire sufficienti prove documentali e testimoniali per quantificare le effettive giornate di lavoro prestate in azienda, l’ispettore deve fissare, in via presuntiva, la “presenza costante sul luogo di lavoro”.
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