14 luglio 2015

Somme irripetibili. Restituzione esente da somme accessorie

Spetta solo la sorte capitale, senza oneri accessori, in caso di irripetibilità di somme corrisposte indebitamente al pensionato e fatte oggetto di recupero

Autore: Redazione Fiscal Focus
Stop alle somme accessorie in caso di accertata irripetibilità di somme indebitamente corrisposte al pensionato e fatte oggetto di recupero; in tal caso, infatti, la restituzione dovrà essere limitata esclusivamente alla sorte capitale.

A confermarlo è stato l’INPS con il messaggio n. 4747 di ieri, recependo quanto sostenuto dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 11/2015/QM.

Il fatto – La vicenda trae origine dall’ordinanza n. 12 del 22.07.2014, nella quale la III^ Sezione Centrale d’Appello della Corte dei conti aveva deferito all’organo di nomofiliachia la soluzione della questione di massima riguardante la sorte, quanto alla spettanza di rivalutazione monetaria ed interessi, delle somme dapprima indebitamente erogate al pensionato a titolo di pensione, poi poste a recupero dall’Istituto come indebito pensionistico, ed infine da restituirsi al pensionato in conseguenza di declaratoria di irripetibilità.

La Sezione rimettente, in pratica, chiedeva: “se in caso di dichiarata irripetibilità di somme corrisposte indebitamente al pensionato e fatte oggetto di recupero, debbano essere le stesse restituite con o senza oneri accessori e se, nell’affermativa, tali oneri debbano essere riconosciuti a titolo di interessi e/o rivalutazione ovvero di interessi moratori”.

La sentenza
- Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, ritenuta ammissibile la questione in vista dell’effettiva sussistenza di un contrasto orizzontale in grado di appello, si sono espresse, con la sentenza n. 11/2015/QM depositata il 25.03.2015, nel senso che “in caso di accertata irripetibilità di somme indebitamente corrisposte al pensionato e fatte oggetto di recupero, le stesse devono essere restituite all’interessato limitatamente alla sorte capitale senza aggiunta di alcuna somma accessoria”.

Con la suddetta pronuncia, quindi, pare che sia siano risolte le incertezze interpretative insorte sul tema, enunciando un principio di diritto la cui portata si estende a tutte le forme di indebito per le quali l’INPS si è risolto, in via di autotutela, ad applicare una ritenuta sui trattamenti pensionistici, ricondotti a legittimità da provvedimento successivo, corrisposti ai pensionati e quindi anche nelle ipotesi in cui oggetto di ripetizione, poi paralizzata per via pretoria, siano state somme indebitamente erogate al pensionato a titolo di pensione definitiva.
Tale sentenza, inoltre, viene estesa anche ai recuperi disposti conseguentemente all’accertamento di indebiti sorgenti da reformatio in pejus di provvedimento definitivo, considerando che le Sezioni Riunite hanno portato l’indagine anche su decisioni che, negando la natura indebita delle corresponsioni poi ripetute dall’Istituto, hanno disposto la restituzione di quanto trattenuto con il favore degli accessori, in applicazione dei principi di diritto comune.

Detto quanto sopra, in tutti i casi in cui si sia ritenuto necessario disporre una repetitio indebiti successivamente paralizzata da provvedimento del Giudice con conseguente obbligo di restituzione al pensionato di quanto medio tempore trattenuto, la restituzione sarà limitata alla nuda sorte capitale, senza alcun aggravio di accessori a carico dell’Ente previdenziale.

In conseguenza di ciò, le sentenze di merito che si discostino dal principio così enucleato dovranno essere trasmesse, nei consueti termini e modalità, all’Area contenzioso gestioni esclusive AGO dell’INPS.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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