10 maggio 2016

Somministrati: istituito il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Via libera al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione. Infatti, il 29 aprile 2016 è stato registrato alla Cote dei Conti il D.I. (Lavoro-Economia) n. 95074 del 25 marzo 2016 che garantisce ai lavoratori del settore una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dell’impresa utilizzatrice, nonché una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Normativa - L’istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo è disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015, il quale prevede per i settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro almeno una delle seguenti prestazioni:
  • un assegno d’importo almeno pari all’integrazione salariale e di durata non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile;
  • un assegno di solidarietà corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.

Spetta al Ministero del Lavoro la funzione di controllo sulla corretta gestione del Fondo e di monitoraggio sull’andamento delle prestazioni. In caso di riscontrate irregolarità o inadempimenti, in particolare con riferimento al rispetto dei criteri di sostenibilità finanziaria, il Ministero del Lavoro può disporre la sospensione dell’operatività del Fondo.

Sul punto, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:
  • un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore;
  • le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo;
  • l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione all’erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo;
  • la possibilità di far confluire al fondo quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000;
  • la possibilità di far confluire al fondo quota parte del contributo previsto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30% della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016;
  • la possibilità per il fondo di cui al comma 1 di avere le finalità di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b);
  • criteri e requisiti per la gestione del fondo.
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