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Continua a definirsi il nuovo regime su durata massima e causali di applicazione dei rapporti di somministrazione a termine, dopo le modifiche introdotte dal Decreto Dignità alla disciplina previgente. Il rispetto del limite di 24 mesi va valutato con riferimento non solo al rapporto di lavoro che il lavoratore ha avuto con il somministratore, ma anche ai rapporti con il singolo utilizzatore. Raggiunto il tetto (24 mesi), non è più possibile per il datore di lavoro ricorrere alla somministrazione a termine.
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