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Con riferimento alla fruizione della “Decontribuzione Sud” da parte delle Agenzie di somministrazione, l’Inps ha chiarito che nelle ipotesi in cui l’attività lavorativa venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione da parte del lavoratore somministrato. I nuovi chiarimenti sono contenuti nel messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021.
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