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Premessa – È necessario indicare per iscritto il nome del dipendente sostituito mediante contratto a termine per ragioni sostitutive. Differente è invece la situazione per le imprese particolarmente complesse; queste ultime, infatti, potranno semplicemente fare riferimento al numerodi lavoratori assenti in una certa funzione aziendale. A stabilirlo è la Cassazione con la sentenza n. 107 del 22 maggio 2013, sopprimendo ogni dubbio in meritoalle modalità con cui deve essere adempiuta l'esigenza di scrivere in maniera specifica la causale del contratto a termine, quando il rapporto viene stipulato per ragioni sostitutive.
Excursus giurisprudenziale –La giurisprudenza nel corso degli anni ha sempre ritenuto sussistente l’obbligo di indicare il nome del lavoratore da sostituire, perché solo in questo modo sarebbe soddisfatta l'esigenza di scrivere la causale in maniera specifica.Tuttavia, laCorte di cassazionecon la sentenza n. 10175 del 28 aprile 2010 ha attenuato tale orientamento, ritenendo possibile scrivere in maniera specifica il nome del dipendente, nei casi di particolare complessità aziendale. In queste ipotesi, secondo la Suprema corte, se la sostituzione è riferita non a una singola persona, ma a una funzione produttiva specifica, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l'indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine e le scoperture realizzate.
La sentenza – I giudici della Corte Costituzionale, riconoscendo nella chiara indicazione della causa a giustificazione della sostituzione del personale assente la necessità del legislatore di imporre una regola di trasparenza, evidenziano come possano essere ammessi anche altri criteri alternativi di specificazione, rispetto a quello più "semplice ed idoneo" quale l'indicazione nominativa del personale sostituito.Così, nel caso di aziende di notevoli dimensioni o di elevato numero degli avvicendamenti, il requisito della specificità è valido anche qualora siano indicati la corrispondenza numerica tra i lavoratori assunti con contratto a termine e quelli da sostituire. L'importante è che i criteri alternativi di specificazione siano sempre "rigorosamente adeguati allo stesso fine e saldamente ancorati a dati di fatto oggettivi". La trasparenza della scelta deve essere scrupolosamente garantita, assicurando che la causa della sostituzione sia effettiva, immutabile nel corso del rapporto e verificabile, ove revocata in dubbio.