Nell’ambito della disciplina relativa alla c.d. staffetta generazionale introdotta dall’articolo 12 ter del D.L. n. 21/2022, l’assunzione del giovane lavoratore under 35 deve avvenire con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato. È questo uno dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 1/2023, con cui ha illustrato le condizioni e i criteri in base ai quali i fondi di solidarietà possono prevedere, tra le ulteriori finalità della propria disciplina, un regime di staffetta generazionale.
Indice argomenti
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Premessa
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Prestazione facoltativa
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Finalità della prestazione e criteri di applicazione
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Modalità applicative
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Necessario l’accordo scritto
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Finanziamento a carico del datore di lavoro
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Riferimenti normativi
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Staffetta generazionale tra le prestazioni facoltative dei fondi di solidarietà (205 kB)
Staffetta generazionale tra le prestazioni facoltative dei fondi di solidarietà
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