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Nell’ambito della disciplina relativa alla c.d. staffetta generazionale introdotta dall’articolo 12 ter del D.L. n. 21/2022, l’assunzione del giovane lavoratore under 35 deve avvenire con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato. È questo uno dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 1/2023, con cui ha illustrato le condizioni e i criteri in base ai quali i fondi di solidarietà possono prevedere, tra le ulteriori finalità della propria disciplina, un regime di staffetta generazionale.
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