20 agosto 2014

Stagionali con contratto a termine. La disciplina

Non si applica il contributo addizionale ASpI, pari all’1,40%, per i lavoratori che svolgono attività stagionali con contratto a termine

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Accanto ai contratti a termine per ragioni sostitutive, particolarmente interessante risulta anche la disciplina dei contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali. Tali attività, in particolare, sono contenute nell’elenco di cui alla Tabella allegata al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525. Si illustrano di seguito le specifiche regole che si applicano in questa ipotesi.

Durata – Partendo dalla durata del contratto, si specifica che non vige alcun limite di durata massima; quindi, nulla accade al superamento del 36° mese di rapporto tra le medesime parti. Ciò è valevole, appunto, esclusivamente per tutte le attività individuate dal D.P.R. n. 1525/1963, e opera anche per tutte quelle che sono individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Stop&go - Altra facilitazione è rappresentata dall’assenza dello stop&go, ossia non vi è alcun obbligo di rispettare le pause intermedie di 10 o 20 giorni in caso di riassunzione del medesimo lavoratore (tali pause operano invece, nella generalità delle situazioni, salvo il caso in cui un contratto collettivo, anche aziendale, non disponga diversamente). Di conseguenza, è possibile riassumere immediatamente il medesimo soggetto se la nuova attività è definita come stagionale dal D.P.R. n. 1525/1963 o dal contratto collettivo di lavoro, anche se il contratto è appena scaduto.

Stop all’addizionale ASpI – I lavoratori a termine assunti per attività stagionali, inoltre, sono esenti dal contributo addizionale ASpI, pari all’1,40% (a carico del solo datore di lavoro), normalmente dovuto per i contratti non a tempo indeterminato. In particolare, la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ne ha disposto l’esenzione per:
- i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525;
- i periodi contributivi maturati a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, nel caso delle attività definite come stagionali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Limite di assunzione
– Nei contratti a termine per attività stagionali, inoltre, non trova applicazione il limite di assunzione, pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, introdotto dal Jobs act (L. n. 34/2014). Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi (tra le altre ipotesi) per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni.
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