17 aprile 2013

Stagionali e occasionali. Necessaria la visita medica

È stato firmato il D.M. in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Per i lavoratori stagionali e occasionali è necessaria la visita medica preventiva all’ASL a cura e spese del datore di lavoro. Essa ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici. A chiarirlo è il D.M. 27 marzo 2013, recante “semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo”.

Soggetti interessati – I destinatari del suddetto D.M. sono: i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a 50 nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali; i lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.

Visita medica – Gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL. Al riguardo, si precisa che l'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione, copia della quale il datore di lavoro è tenuto ad acquisire e conservare. Tuttavia, la nuova procedura non vale per tutte le lavorazioni, ma soltanto per quelle “generiche e semplici”.

Semplificazione informazione e formazione – Sempre con riferimento ai lavoratori stagionali e a quelli occasionali accessori, gli adempimenti relativi alla informazione e formazione si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi, nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro. In caso di lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione dei documenti.
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