Premessa – Il datore di lavoro non può delegare a terzi la valutazione del rischio stress lavoro-correlato qualora decida di avvalersi di soggetti di specifiche competenze in materia.A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 5/2013 in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Il quesito –La Federazione italiana metalmeccanici ha avanzato richiesta di interpello per sapere se anche nel caso della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il datore di lavoro non possa delegare quest’attività a terzi, così come previsto dall’art. 17, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Valutazione dei rischi –La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi da lavoro, “ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato”. Tale valutazione deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010.
Risposta del MLPS – La risposta ministeriale è negativa. Infatti, essendo che la valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio, ad essa si applica integralmente la pertinente disciplina di cui agli art. 17, 28, e 29 del D.lgs. n. 81/2008. Tale norma, in particolare, individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti di specifiche competenze in materia.
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