L’INPS, con la Circolare n. 52/2015, ha fornito le istruzioni operative per consentire l’adozione e/o il consolidamento dei percorsi di telelavoro domiciliare e satellitare. In particolare, per l’attivazione del telelavoro domiciliare e satellitare è necessaria la redazione – da parte dei Direttori Regionali e Centrali – del Piano di Sviluppo del Telelavoro (PST) che dovrà contenere: l’indicazione delle aree geografiche di intervento e/o le aree dirigenziali interessate; le attività telelavorabili; le postazioni attivabili per ciascuna struttura afferente il territorio regionale e/o Area Dirigenziale (nel limite massimo del 5% del personale assegnato a ciascuna di esse); le tipologie professionali; il numero previsto di unità lavorative effettivamente coinvolte comunque distinte per sede e/o area e gli obiettivi di miglioramento attesi.
Il PST può avere un arco temporale compreso tra i 12 e i 36 mesi in caso di telelavoro domiciliare e compreso tra i 12 e i 24 mesi nel caso di telelavoro satellitare.
L’Accordo – Il 15 ottobre 2014 è stato sottoscritto l’Accordo Nazionale di telelavoro domiciliare e progetto sperimentale di telelavoro satellitare (in breve “Accordo”). Tale Accordo si costituisce di due specifiche sezioni: telelavoro domiciliare e telelavoro satellitare.
Nel primo caso, il suddetto Accordo rinnova ed estende i contenuti del precedente Accordo sottoscritto il 14 dicembre 2007, rendendo definitivo il ricorso al telelavoro domiciliare quale forma di flessibilità della prestazione lavorativa. Si estende anche la possibilità di attivare progetti di telelavoro alle Direzioni Regionali e alla Direzione Generale.
Il telelavoro satellitare invece, introdotto in via sperimentale, è funzionale a una gestione più flessibile del personale. Esso ha un duplice scopo: da un lato, reinternalizzare attività istituzionali che oggi vengono svolte da personale esterno all’Istituto e, dall’altro, colmare vuoti creati dall’impossibilità di sostituire le professionalità in uscita– causa il blocco del turn-over.
Attività telelavorabili – Possono formare oggetto di telelavoro domiciliare e satellitare, da valorizzare nel PST, le seguenti macro aree: area assicurato-pensionato; area prestazioni non pensionistiche; area soggetto contribuente; area gestione risorse umane; assistenza e manutenzione informativa e help desk.
Il dipendente che chiede di svolgere la prestazione lavorativa a distanza, qualora ciò sia necessario per il perseguimento delle esigenze funzionali individuate nel PST, potrà essere assegnato anche a mansioni diverse, purché equivalenti a quelle ordinariamente svolte.
Accesso al progetto – Nel precisare che l’accesso al progetto si manifesta su base volontaria a richiesta del dipendente, l’Accordo precisa che possono presentare la domanda di telelavoro i dipendenti delle aree professionali A, B e C del profilo amministrativo e informatico in servizio a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno o parziale, che si trovano nella necessità di dover conciliare il tempo di lavoro con le proprie condizioni di salute o familiari.
La domanda di ammissione, in particolare, dovrà essere corredata da idonee certificazioni o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle previste certificazioni sanitarie ove necessarie.
Telelavoro satellitare - Per il solo telelavoro satellitare potranno essere sperimentati progetti che prevedano la lavorazione di linee di attività proprie delle strutture territoriali da parte di personale in forza nella Direzione Generale. In particolare, i relativi piani di sviluppo del telelavoro dovranno essere redatti e sottoscritti sia dal Direttore Regionale di volta in volta interessato che dal Direttore Centrale Risorse Umane al quale sarà poi affidata la stesura del progetto di struttura e la sottoscrizione dei contratti individuali. Analogamente, qualora il progetto di delocalizzazione delle linee di attività comporti lo spostamento di unità lavorative tra Regioni diverse, il PST dovrà essere sottoscritto da entrambi i Direttori Regionali coinvolti nell’iniziativa. Il progetto di struttura, invece, verrà redatto e sottoscritto dal Direttore Regionale titolare del personale inserito nel progetto.
Prevenzione e protezione – In base a quanto previsto dall’art. 3, co. 10 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza), tutti i lavoratori che effettuano una prestazione continua a distanza sono informati dal datore di lavoro sulle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Affinché sia garantita la corretta attuazione della normativa da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il datore di lavoro potrà svolgere tale accesso anche avvalendosi delle figure previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Responsabile e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, preposti) e gli accessi saranno effettuati previa richiesta indirizzata al telelavoratore.
Il telelavoratore, inoltre, ha l’obbligo: di attenersi a tutte le norme e regolamenti in vigore; prestare la dovuta attenzione per evitare che si producano situazioni pericolose o si verifichino infortuni; tenere in buono stato i locali e gli impianti dell’immobile ove viene svolto il telelavoro, provvedendo a far effettuare, da parte di ditte all’uopo abilitate, tutti gli opportuni interventi manutentivi che dovessero occorrere ai locali e agli impianti a tutela della salute e sicurezza delle persone.
Il lavoratore che intende effettuare prestazioni di telelavoro domiciliare deve disporre di un ambiente di lavoro conforme alle normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel dettaglio, dovrà avere i seguenti requisiti: abitabilità; locale di superficie e volume adeguati per la postazione di telelavoro; impianti elettrici, di riscaldamento o condizionamento a norma; certificazione impianti; condizioni ambientali idonee in termini di illuminazione, microclima, rumore e più in generale in termini di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici.
Attenzione: è fatto espresso divieto di collocare computer, fax, stampante e altre apparecchiature elettriche in locali che per destinazione d'uso o tipologia non sono adatti ad ospitarli, sia in termini strutturali e impiantistici che in termini di svolgimento delle normali attività domestiche.
Infine, è opportuno che il telelavoratore dipendente sottoscriva, pur nella più ampia autonomia di distribuzione del proprio orario di lavoro, l'impegno formale all'uso corretto delle attrezzature e al rispetto categorico della "quantità oraria globale massima" di lavoro al video terminale e delle relative pause, previsti dall'organizzazione aziendale.