Premessa – Esordisce un nuovo emolumento per i dipendenti del settore terziario. Infatti, per il solo mese di novembre la busta paga si arricchisce – a livello sperimentale - di una nuova voce chiamata Eeg (Elemento economico di garanzia), prevista dall’accordo di rinnovo del CCNL terziario del 26 febbraio 2011. Vediamo nel dettaglio le condizioni per fruire del beneficio e a quanto ammonta.
L’Eeg - L’importo dell’Eeg varia tra un minimo di 85 euro fino a un massimo di 140 euro. Esso, in particolare, non spetta a tutti i lavoratori del settore terziario, ma solo quelli impiegati in azienda che non applicano contratti collettivi di livello territoriale e che non hanno sottoscritto contratti aziendali aventi per oggetto erogazioni economiche. Altro requisito essenziale riguarda il contratto di assunzione, che deve essere a tempo indeterminato (compreso gli apprendisti) o assunti mediante contratto d’inserimento. Da notare, inoltre, che esso è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o di contratto, in quanto le parti hanno deciso che lo stesso sia onnicomprensivo; da ciò anche l’esclusione dal conteggio del TFR.
Le condizioni – Affinché l’interessato possa beneficiare dell’agevolazione è necessario che i lavoratori risultino impiegati alla data del 31 ottobre 2013 e siano stati presenti in azienda, per almeno sei mesi, nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2013. Tale requisito potrà essere verificato mediante il LUL (Libro Unico del Lavoro).
Particolarità – Particolare è il caso in cui un lavoratore abbia avuto un rapporto a tempo indeterminato di almeno sei mesi, ma inferiore all’intero periodo (34 mesi), e risulti in forza al 31 ottobre 2013; in tal caso l’Eeg va riproporzionato dividendo l’importo spettante per 34 e moltiplicandolo per quelli di attività. Al riguardo, si rammenta che l’anno si computa in dodicesimi, calcolando come mese intero quelli che si protraggono per almeno 15 giorni.
Maternità obbligatoria – Per quanto riguarda la maternità obbligatoria, i periodi di assenza non incidono sul computo della durata della prestazione lavorativa, dunque si devono considerare come periodi effettivi di servizio. Stessa cosa non può dirsi per il congedo parentale, congedo di maternità anticipato o prolungato, permessi e aspettative non retribuiti, in quanto le assenze valgono e riducono il periodo di lavoro.
Part-time – Quanto ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e parziale, l’importo è ridotto in proporzione alla funzione dell’orario effettivamente svolto. In particolare, la percentuale di riproporzione è data dal rapporto tra orario settimanale (o mensile) ridotto e il relativo orario intero previsto dal CCNL del terziario.
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