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Parte con un mese di ritardo la possibilità per i lavoratori del settore privato di poter richiedere la Qu.I.R. mensilmente in busta paga. Infatti, il Dpcm n. 29/2015 è giunto solo il 19 marzo scorso in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore prevista per il 3 aprile 2015.
Quindi, per le richieste effettuate dal prossimo mese di aprile, l’erogazione della Qu.I.R. scatterà a maggio e sarà irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Dovranno invece aspettare fino ad agosto per la prima liquidazione i dipendenti delle piccole aziende (meno di 50 addetti) che accedono al finanziamento assistito da garanzia
L’opzione è richiedibile su domanda da presentare al datore di lavoro, utilizzando l’apposito modello allegato al suddetto Dpcm.
Legge di Stabilità 2015 - La Legge di Stabilità (L. n. 190/2014) all’art. 1 c. 26-34 ha introdotto una misura particolarmente interessante in favore dei lavoratori del settore privato. Infatti, accanto alla possibilità di poter destinare il Tfr in un fondo di previdenza complementare oppure di mantenerlo semplicemente in azienda per fruirne in caso di interruzione del rapporto di lavoro, il governo Renzi ha introdotto una terza possibilità: ossia quella di poter anticipare, su base volontaria, il proprio trattamento di fine rapporto mensilmente in busta paga.
Campo di applicazione - La nuova possibilità concessa dal Governo non riguarda tutti i lavoratori, ma è rivolta esclusivamente:
• ai lavoratori del settore privato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro;Restano, invece, esclusi da tale possibilità:
• ai lavoratori che hanno già deciso di destinare il Tfr ai fondi di previdenza integrativa. In questo caso, hanno la possibilità di revocare la precedente scelta per ricevere in Tfr in busta paga.
• i lavoratori pubblici;Sul punto, il Decreto stabilisce che la possibilità di poter anticipare la QU.I.R. può essere esercitata anche in caso di conferimento, sulla base di modalità esplicite ovvero tacite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. In tal caso, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima, nonché dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.
• i lavoratori dipendenti domestici;
• i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
• i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
• i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare;
• i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato;
• i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;
• i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Aspetto fiscale – La tassazione che si applica sulla Q.u.I.R. è l’aliquota marginale IRPEF ordinaria. Inoltre, essa è esclusa dalla verifica del limite di reddito per il riconoscimento della detrazione di 960 euro (c.d. bonus 80 euro) e non sarà imponibile ai fini previdenziali.