Il
1° marzo 2015 è alle porte e con esso anche la possibilità per i lavoratori del settore privato di poter chiedere la monetizzazione immediata del loro Tfr mensilmente in busta paga. L’anticipo del Tfr - denominato modello
Qu.I.R. “Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte integrativa della Retribuzione” – è richiedibile su domanda da presentare al datore di lavoro, utilizzando l’apposito modello che verrà a breve rilasciato.
Infatti, si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM che disciplina la procedura di erogazione della Qu.I.R. e il funzionamento del Fondo di garanzia.
Tfr in busta paga – La Legge di Stabilità (L. n. 190/2014) all’art. 1 c. 26-34 ha introdotto una misura particolarmente interessante in favore dei
lavoratori del settore privato. Infatti, accanto alla possibilità di poter destinare il Tfr in un fondo di previdenza complementare oppure di mantenerlo semplicemente in azienda per fruirne in caso di interruzione del rapporto di lavoro, il governo Renzi ha introdotto una terza possibilità: ossia quella di poter anticipare, su base volontaria, il proprio trattamento di fine rapporto mensilmente in busta paga.
Campo di applicazione - La nuova possibilità concessa dal Governo non riguarda tutti i lavoratori, ma è rivolta esclusivamente:
• ai lavoratori del settore privato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro;
• ai lavoratori che hanno già deciso di destinare il Tfr ai fondi di previdenza integrativa. In questo caso, hanno la possibilità di revocare la precedente scelta per ricevere in Tfr in busta paga.
Restano, invece,
esclusi da tale possibilità: i lavoratori pubblici; i lavoratori domestici, i lavoratori agricoli; i lavoratori di aziende sottoposte a procedure concorsuali; i lavoratori di aziende in CIGS o CIG in deroga; i lavoratori per i quali la legge i la contrattazione collettiva preveda la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento dello stesso presso soggetti terzi; lavoratori che hanno destinato il TFR a garanzia di contratti di finanziamento.
Durata e decorrenza - La misura, introdotta in via sperimentale, vale per un triennio, ossia
dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018 (40 mesi in tutto). Mentre il Tfr maturando, cioè quello che va in busta paga, dipende dal momento in cui si fa la scelta. Quindi, niente da fare per il Tfr maturato ante 1° marzo 2015, il quale non potrà essere monetizzato e dovrà essere lasciato in azienda oppure destinato in un fondo di previdenza complementare.
Una volta manifestata la volontà di ricevere il TFR in busta paga, la scelta è
irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
Condizioni – Affinché il lavoratore possa ricevere il Tfr in busta paga, deve avere un’anzianità di
servizio minima di 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro. Nel computo, in particolare, occorre tener conto del rapporto di lavoro in corso, quindi non assumono rilevanza eventuali periodi pregressi relativi a precedenti contratti anche se svolti presso lo stesso datore di lavoro.
Aspetti fiscali – Sul fronte fiscale, come si è più volte detto, la tassazione che si applicherà è l’
aliquota marginale IRPEF ordinaria, anziché la tassazione separata. Ciò comporta ovviamente delle differenze in termini economici che dovranno essere valutate caso per caso, in quanto l’operazione risulterà sconveniente per i redditi medio-alti.
Ma vediamo grosso modo quali sono i pro e i contro che comporta una scelta del genere.
Ebbene, benché la convenienza sia soggettiva, da un lato, abbiamo una maggiore liquidità mensile (incremento retributivo pari al 7,40% circa) accompagnata da una retribuzione non imponibile ai fini previdenziali, dall’altro, però, si rileva una maggiore tassazione, la riduzione delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e familiari a carico, una maggiore aliquota marginale di tassazione IRPEF e addizionali, e per finire un aumento di reddito ai fini ISEE e per il calcolo dell’ANF.
Finanziamento – I datori di lavoro, una volta ricevuto il modulo Qu.I.R. dal lavoratore, procederanno all’inserimento in busta paga della quota maturanda. In particolare, le tempistiche di liquidazione del Tfr si differenziano in base alle dimensioni dell’azienda in questione; infatti, per coloro che occupano almeno 50 lavoratori, la quota confluirà in busta paga mensilmente; per quelle al di sotto invece ogni tre mesi. La finalità è quella di consentire a queste ultime di poter avere il tempo di accedere, se lo riterranno, al finanziamento agevolato previsto.
In particolare, i datori di lavoro che occupano fino a 49 addetti, possono fare richiesta di finanziamento agevolato alle banche e altri intermediari finanziari che aderiranno all’apposito accordo quadro che dovrà essere stipulato dal ministro dell’Economia e delle Finanze e da quello del Lavoro con l’ABI. Si tratta di un finanziamento agevolato il cui tasso non potrà essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR calcolato ai sensi dell’articolo 2120 c.c. e sarà garantito da apposito fondo presso l’INPS e anche dallo Stato. Il rimborso del finanziamento dovrà essere effettuato al 30 ottobre 2018, secondo modalità e criteri che saranno stabiliti dall’accordo quadro.
Le imprese che decideranno invece, di corrispondere la Qu.I.R. con proprie risorse potranno beneficiare della deducibilità dal reddito d’impresa del 4 o del 6%, a seconda che abbiano in forza 49 addetti o più lavoratori dipendenti, delle quote di Tfr erogate in busta paga.