8 aprile 2015

Tfr in busta paga. L’analisi dei CdL

Dal 3 aprile 2015 i lavoratori dipendenti possono chiedere la Qu.I.R.

Autore: Redazione Fiscal Focus
I periodi di lavoro precedenti al c.d. “stop&go” non dovrebbero essere considerati utili per raggiungere il requisito minimo dei 6 mesi presso il datore di lavoro per poter vantare il diritto alla liquidazione in busta paga. Quindi, i periodi di anzianità anteriori al c.d. stop&go dovrebbero decorrere da zero.
La precisazione arriva dalla Fondazione Studi CdL, che con la circolare n. 7/2015 ha analizzato alcuni aspetti particolari del Tfr in busta paga, indicando beneficiari, modalità di richiesta, possibilità di finanziamento, misure fiscali e contributive, calcoli di raffronto sui vari redditi e agevolazioni.

Decorrenza - Dal 3 aprile 2015 i lavoratori dipendenti possono chiedere di avere il Tfr maturando in busta paga con quote mensili (Qu.I.R.) utilizzando il modello allegato al D.P.R. n. 29/2015, mentre il datore di lavoro procederà all’erogazione dal mese successivo alla richiesta. Sul punto, i CdL sostengono che nella prima fase dell'operazione, verrà consentita l’applicazione della misura anche per le quote maturate a partire da marzo, anche se la richiesta è stata presentata dopo l’entrata in vigore del D.P.C.M. (ovvero dopo il 3 aprile). Tuttavia, è assolutamente necessario attendere chiarimenti da parte dell’INPS, prima di poter adottare una linea operativa univoca e corretta.

I destinatari – Possono aderire alla Qu.I.R. in busta paga: tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l'istituto del TFR, con l’esclusione di quelli domestici, del settore agricolo, dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali.
Restando esclusi, altresì, i lavoratori dipendenti per i quali la legge o il CCNL prevedono la corresponsione periodica del TFR, oppure l’accantonamento del TFR presso soggetti terzi.
Nell’alveo degli esclusi è possibile includere anche: i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti; i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria anche in deroga.
Diversamente, la Qu.I.R. può essere esercitata anche nei casi di devoluzione del Tfr a fondi di previdenza. Sul punto, i CdL sostengono che anche il dipendente che ha aderito in maniera tacita al fondo di categoria potrà vantare il diritto a percepire la Q.u.I.R. Tuttavia, non è ancora chiaro se l’azienda sia tenuta o meno a effettuare le comunicazioni ai fondi di quei dipendenti che chiedono la QUIR. Una soluzione avanzata dai CdL potrebbe essere rappresentata in futuro dall’adeguamento da parte dei fondi dei tracciati mensili/trimestrali con cui sono comunicate le liste di contribuzione.

La richiesta – Per far confluire mensilmente il Tfr in busta paga, i lavoratori dovranno presentare apposita istanza ai datori di lavoro. La scelta, come più volte detto, è irrevocabile fino a giugno 2018, periodo in cui cesserà il regime sperimentale.
Sul punto, i CdL tengono a precisare che l’opzione riguarda l’intera quota maturanda dal mese successivo alla presentazione dell’istanza e prevale anche sulle precedenti scelte effettuate relative alla destinazione a un fondo di previdenza complementare.

Finanziamento – A seguito della firma posta il 20 febbraio 2015 dal MEF, MLPS e ABI sull’Accordo quadro, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze meno di 50 addetti possono accedere al finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia. La misura del finanziamento non può eccedere l'importo della Qu.I.R. certificato dall'INPS mensilmente, pertanto, la prima rata di TFR maturando verrà erogata entro il terzo mese successivo alla richiesta effettuata dal dipendente.
Per i datori di lavoro che accederanno a tale finanziamento, inoltre, è previsto il versamento di un contributo mensile a favore del suddetto fondo pari allo 0,2% da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nella stessa percentuale della quota di TFR maturanda liquidata quale parte integrativa della retribuzione.

Particolari sono le conseguenze in caso di mancata restituzione del finanziamento. In tal caso, infatti, il contratto di finanziamento sottoscritto con l’intermediario dovrà prevedere la costituzione di un privilegio speciale, ossia una forma particolare di garanzia che può avere ad oggetto alcuni beni destinati all’esercizio dell’impresa (esempio le materie prime); pertanto l’INPS in caso di inadempimento si sostituirà all’intermediario attraverso l’istituto civilistico della surroga, per fruire di tale garanzia. In secondo luogo quest’ultima potrà avvalersi dell’avviso di addebito con titolo esecutivo, nonché di ogni altro strumento di riscossione previsto dalla legge.

Calcoli - Infine, i CdL mettono a confronto la tassazione che si applica in caso di TFR in busta paga ovvero con erogazione annuale. Dalla comparazione emerge che il sistema di tassazione, che considera la quota di TFR erogato mensilmente quale elemento aggiuntivo di reddito, porterebbe ad applicare su tali somme l’Irpef depurata delle detrazioni per lavoro dipendente ma risentirebbe anche delle addizionali regionali e comunali. Situazione, questa, che non accadrebbe con la liquidazione annuale laddove si applicherebbe esclusivamente l’imposta sostitutiva del 23% senza l'aggiunta degli addizionali.
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