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L’INAIL, con la Circolare n. 16 del 4 marzo 2014, ha riepilogato i nuovi criteri assicurativi per i tirocini, alla luce delle linee guida approvate in Conferenza Unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013. In particolare, quanto alle modalità di quantificazione del premio è stato chiarito che – a decorrere dal 4 marzo 2014 - i tirocini sono classificati allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale, con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce “0611” delle varie gestioni. Rimangono esclusi i corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse. In ogni caso, resta invariata la retribuzione imponibile ai fini del premio assicurativo, per i tirocinanti, calcolato sulla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportata alle giornate di presenza.
(prezzi IVA esclusa)