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In un contesto in cui il mercato del lavoro vede sempre più lavoratori trasformare il proprio contratto di lavoro da part-time a full-time, o viceversa, appare opportuno inquadrare dal punto di vista pensionistico quali sono gli effetti più significativi in merito. A tal proposito, un elemento di primario interesse è il meccanismo di riduzione proporzionale dell’anzianità contributiva relativa ai periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 6 gennaio 1985 (data di entrata in vigore della L. n. 863/1984) non solo nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ma anche quando (e qui è la novità derivante dalla sentenza n. 202/1999 della Corte costituzionale) il rapporto di lavoro part-time è sorto ed estinto come tale. Pertanto, procederemo nell’introdurre gli effetti della su menzionata sentenza (c.d. “interpretativa di rigetto”), che rende più flessibile il mercato del lavoro, mediante l’utilizzazione del part-time, e più favorevole dal punto di vista pensionistico.
(prezzi IVA esclusa)