Via libera al "Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale". Infatti, il 29 aprile 2016 è stato registrato presso la Corte dei Conti il D.I. (Lavoro-Economia) n. 95269 del 7 aprile 2016 che disciplina l'adeguamento, le finalità e l'amministrazione del Fondo. Esso costituisce una gestione dell'INPS e "acquisisce tutto il patrimonio, assume i diritti e gli obblighi e subentra in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, facenti capo al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo".
In altri termini, il D.I. si adegua alle "previsioni degli articoli da 26 a 40 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015" e stabilisce pure i compiti del Comitato amministratore, le prestazioni che il Fondo potrà erogare e le modalità per il finanziamento del Fondo stesso.
L'applicazione delle prestazioni a carico del Fondo è stata fissata al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore del Decreto.
Finalità del fondo - Prima di entrare nel dettaglio delle prestazioni che il Fondo può erogare, appare opportuno evidenziare nel dettaglio le finalità del Fondo, ossia:
• assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa dell’ASpI/NASpI o dell’indennità di mobilità;
• assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, un’integrazione salariale;
• prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
• contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’UE.
Prestazioni – Le prestazioni che il Fondo può erogare sono di quattro tipi:
1. prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità, ASpI/NASpI e del trattamento di CIGS anche a seguito della stipula di un contributo di solidarietà. La durata massima delle prestazioni integrative è pari alla durata dell’ammortizzatore sociale di cui ciascun lavoratore è beneficiario;
2. in relazione alle indennità di mobilità o di ASpI/NASpI, richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016, ai soggetti che, al 1° gennaio 2016, sono beneficiari dell’indennità di mobilità o di ASpI/NASpI, è assicurata a carico del Fondo una prestazione della durata, pari nel massimo a due anni, dell’indennità di mobilità o di ASpI/NASpI di cui ciascun lavoratore è beneficiario.
3. Assegni straordinario per il sostegno del reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
4. Contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’UE, al fine di evitare l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori in CIGS, mobilità o fruitori di ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Per quanto riguarda le prime due prestazioni, il Fondo eroga una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.
L’assegno straordinario per il sostegno del reddito, invece, è definito con successivo decreto, tenuto conto di eventuali accordi intervenuti tra le parti istitutive.
Infine, con riferimento al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, il 50% dei contributi ordinari versati è accreditato per l’80% su un conto individuale, definito conto azienda, intestato a ciascun impresa per i propri interventi formativi, e per il restante 20% ad un conto comune definito conto sistema.
Finanziamento – Da notare che il Fondo è alimentato da un contributo ordinario dello 0,50% tra azienda e lavoratori, rispettivamente nella misura di 2/3 e 1/3, da calcolare sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
Nel fondo, inoltre, confluisce fino al 31 dicembre 2018 anche l’incremento addizionale comunale sui diritti d’imbarco di cui all’art. 6-quater del D.L. n. 7/2005.
Domande – Il Decreto specifica che le prestazioni sono garantite fino ad esaurimento dei finanziamenti concessi, nel rispetto del seguente ordine di priorità:
• per le prestazioni integrative dell’indennità ASpI/NASpI e mobilità (per gli eventi di licenziamento fino al 30 dicembre 2016);
• per le prestazioni integrative della CIGS;
• per le prestazioni integrative dei trattamenti derivanti dall’applicazione dei contratti di solidarietà;
• per i programmi d’incentivazione all’esodo;
• per programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale.
A parità d’istituto prevale la data di presentazione all’INPS della domanda da parte dell’azienda e, a parità di data, la priorità di protocollo.