Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 16/2016, ha ritenuto necessario fornire chiarimenti in merito al trattamento speciale di disoccupazione (articolo 11 della Legge 223/91), in quanto abrogato
a partire dal 1° gennaio 2017. In particolare, è stato precisato che i requisiti per accedere al predetto trattamento di disoccupazione, debbano perfezionarsi
entro il 31.12.2016. Dunque, in caso di sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, l’ufficio ministeriale adotterà il decreto di accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione e la conseguente corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione,
con decorrenza nell’anno 2016 che potrà protrarsi, per un periodo di
27 o 18 mesi, a seconda dell’area in cui sono stati effettuati i lavori oggetto dell’accertamento.
Il Decreto, dunque, potrà essere emanato nel corso del 2017, al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate
entro il 31.12.2016.
Trattamento speciale di disoccupazione – L’articolo 11 della Legge 223/91 ha previsto un trattamento speciale di disoccupazione “
nelle aree nelle quali il Ministero del Lavoro accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione, conseguente al previsto completamento d’impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l’avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall’articolo 7, della stessa Legge 223 /91, e per un periodo non superiore a diciotto mesi elevabile a ventisette nelle aree di cui al Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 , n. 218”.
In particolare, per quanto riguarda il requisito relativo al
numero dei licenziamenti necessari per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla predetta norma, la delibera CIPI del 19.10.1993 ha stabilito che:
- il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore a 40 unità nelle aree ricomprese nei territori di cui al D.P.R 6 marzo 1978 , n. 218 e nelle circoscrizioni che presentano un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro;
- il numero delle unità può essere ridotto fino ad un minimo di 30 quando il suddetto rapporto è superiore del 30% alla media nazionale;
- nelle aree non ricomprese nei territori di cui al D.P.R 6 marzo 1978 , n. 218 , il numero dei lavoratori licenziati non deve essere inferiore a n. 80 unità;
- il numero complessivo di licenziamenti da considerare deve essere riferito ad un arco temporale di sei mesi a far data dal primo licenziamento;
- la tutela si estende anche ai lavoratori licenziati nel semestre successivo , impegnati nelle medesime opere.
Chiarimenti MLPS – Ora, in considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2017 l’articolo 11 della Legge n. 223/91 è espunto dall’ordinamento giuridico, il MLPS ha ritenuto necessario definire l’ambito temporale di applicazione ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti. Sul punto, è stato precisato che le condizioni ed i requisiti per l’accesso al trattamento di disoccupazione in commento debbano perfezionarsi
entro il 31.12.2016.
In particolare, considerato, che il numero minimo di licenziamenti stabilito dalla citata delibera CIPI del 19.10.1993 deve essere raggiunto in un arco temporale di sei mesi dal primo licenziamento, tale requisito dovrà necessariamente perfezionarsi
entro il 31.12.2016. Entro tale data è, altresì, necessario che sia conclusa la procedura sindacale e sia presentata l’istanza per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione.
L’ufficio ministeriale competente, effettuata l’istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 11 citato e dalla delibera CIPI del 19.10/1993, adotterà il decreto di accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione e la conseguente corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, con
decorrenza nell’anno 2016 che potrà protrarsi, per un periodo di 27 o 18 mesi, a seconda dell’area in cui sono stati effettuati i lavori oggetto dell’accertamento.
Il Decreto potrà essere emanato nel corso del 2017, al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate entro il 31.12.2016.