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Premessa. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 12/2012 pubblicato in data 30 maggio 2012, chiarisce che qualora un datore di lavoro licenzi in maniera illegittima un lavoratore occupato in un’azienda con oltre 15 dipendenti, ha l’obbligo di versare a favore di quest’ultimo tutti i contributi previdenziali e assistenziali intercorrenti tra il licenziamento e la riassunzione stessa.
Il quesito – La CIDA (Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità) ha avanzato richiesta d’interpello per capire se il datore di lavoro è obbligato a versare i contributi previdenziali in favore di un proprio dipendente, anche per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello della reintegrazione nel posto di lavoro disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c.
“Tutela obbligatoria” e “tutela reale” – In primis, il M.L.P.S. ricorda le due ipotesi oggi previste dalla disciplina dei licenziamenti, vale a dire la “tutela obbligatoria” (che si applica nelle aziende con un organico fino a 15 dipendenti) e la “tutela reale” (che si applica nelle aziende con organico superiore a 15 dipendenti). Nel primo caso, qualora il lavoratore viene licenziato senza giusta causa o giustificato motivo ha diritto alla corresponsione di un’indennità parametrata all’ultima retribuzione percepita, ovvero alla reintegra, quindi all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, a far data dal giorno della riassunzione. Per questo motivo, il datore di lavoro non è tenuto all’assolvimento degli obblighi contributivi per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la riassunzione stessa. Differente è invece il caso della “tutela reale”. In quest’ultima ipotesi, una volta accertata l’illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro è condannato, sia a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro sia al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, comunque non inferiore a cinque mensilità di retribuzione, dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra. In tal caso, è come se il rapporto di lavoro non si fosse mai estinto, pertanto il datore di lavoro è obbligato anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo.
Risposta del M.L.P.S. – Ciò detto, il M.L.P.S. conclude che “l’obbligo contributivo commisurato alla retribuzione contrattuale dovuta, esiste perché vi è l’obbligazione retributiva, e non viene meno se a causa del suo inadempimento la prestazione originariamente pattuita si trasforma in altra di natura risarcitoria, perché siffatta trasformazione opera solo sul piano del rapporto tra datore e lavoratore, in cui l’interesse di quest’ultimo resta soddisfatto secondo un criterio di equivalenza, mediante l’erogazione della prestazione risarcitoria”. L’obbligazione contributiva, inoltre, deve essere commisurata all’effettivo importo delle retribuzioni maturate e dovute per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione.