26 febbraio 2015

Tutele crescenti. Limitata la reintegra

Autore: Redazione Fiscal Focus
Si riducono i casi di reintegra per i lavoratori. Infatti, a seguito dell’approvazione in via definitiva del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, la reintegrazione nel posto di lavoro si riduce solo a due casi: licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale e licenziamenti disciplinari qualora sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale e contestato”.
Mentre è prevista una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio, quindi sottratta alla discrezionalità del giudice, negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ossia i c.d. “licenziamenti ingiustificati”.

Sono queste in sostanza le novità principali che vedranno luce non appena lo schema di decreto legislativo entrerà in vigore.

Destinatari – La nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo. Mentre per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti.

Attenzione: la nuova disciplina si applica anche ai lavoratori, assunti in data precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo, nel caso in cui i datori di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo l’entrata in vigore del decreto, integri il requisito occupazionale previsto dall’art. 19, c. 8 e 9 della L. n. 300/1970 (superamento della soglia dei 15 dipendenti).

Tutele crescenti – Ma come funziona in pratica il contratto a tutele crescenti? Ebbene, questo nuovo meccanismo prevede tutele crescenti per il lavoratore in funzione dell’anzianità di servizio. In sostanza la regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mesi.

Conciliazione – È importante sottolineare che sia la reintegra sia i nuovi indennizzi saranno eventualmente applicati a seguito di una controversia davanti al giudice, dalla quale scaturisca un giudizio di illegittimità del recesso. Infatti, per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari a un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a 2 e sino a un massimo di 18 mensilità.
Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.

Licenziamenti collettivi - Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, Legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità).
In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta, la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali.

Piccole imprese – Per le piccole imprese invece, la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.
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