7 aprile 2015

Tutele crescenti. Ok delle banche a mutui e prestiti

Mutui e prestiti anche per i lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti

Autore: Redazione Fiscal Focus
Ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 con il contratto a tutele crescenti si applicano gli stessi criteri di valutazione nel merito creditizio rispetto a quelli che venivano adottati per i lavoratori con il vecchio contratto a tempo indeterminato. In altre parole, ciò significa che ai fini della concessione di mutui e prestiti i neo assunti (dal 7 marzo 2015) saranno equiparati ai lavoratori assunti con il vecchio regime.
Si tratta di una “risposta positiva ed importante - sottolinea il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti - a chi aveva avanzato dei dubbi sulle caratteristiche di affidabilità nel tempo di questo contratto”. “Questa risposta significa che i giovani che vedranno convertito un rapporto precario in contratto a tutele crescenti, o che lo avranno come primo contratto, se avranno bisogno di un finanziamento o di un mutuo potranno ottenerlo con gli stessi criteri di valutazione adottati per il vecchio contratto a tempo indeterminato", precisa Poletti.

Contratto a tutele crescenti – Il 7 marzo 2015 è entrato in vigore il nuovo contratto a tutele crescenti (D.Lgs. n. 23/2015) che ha introdotto sostanziali novità nell’ambito delle sanzioni da applicare in caso di licenziamenti ritenuti illegittimi dal giudice. Tali modifiche vanno a intaccare quello che per anni è stato un punto inamovibile per i lavoratori: ossia l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).
In estrema sintesi, il nuovo contratto a tutele crescenti opera nel senso di:
• limitare il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato;
• escludere per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
• prevedere un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio;
• prevedere termini certi per l’impugnazione del licenziamento.

Sul punto, si rammenta che le nuove regole si associano anche allo sgravio contributivo triennale (art. 1, co. 118 L. n. 190/2014) previsto per le assunzioni a tempo indeterminato. Pertanto, chi assume a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 potrà godere sia dello sgravio contributivo triennale che delle nuove regole sui licenziamenti.

Ok a mutui e prestiti – Il tandem messo a punto dal Governo ha convinto anche le banche, che hanno preso la decisione di applicare - per la concessione di mutui e prestiti ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tutele crescenti - gli stessi criteri di valutazione nel merito creditizio che venivano adottati per i lavoratori con il vecchio contratto a tempo indeterminato.

A tal proposito, il ministro del Welfare ha dichiarato che "uno degli obiettivi del jobs act è esattamente questo: dare prospettive più certe ai giovani, in modo che possano decidere più liberamente del loro futuro". "Sono convinto - conclude il ministro - che tutto il sistema bancario italiano potrà assumere questo orientamento e, in questo modo, contribuire non solo a migliorare le condizioni di vita di queste persone, ma anche a sostenere la crescita dei consumi".
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