14 giugno 2012

Verifiche sull’attrezzatura. I chiarimenti del M.L.P.S.

Fornite specifiche istruzioni sulle modalità di richiesta e sui termini di effettuazione delle verifiche periodiche sull’attrezzatura
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Come è noto, il 23 maggio scorso sono entrate ufficialmente in vigore le norme contenute nel D.M. 11 aprile 2011 del Ministero del Lavoro, recante importanti disposizioni in merito alla “disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, c. 13, del medesimo decreto legislativo”. Ora il Ministero del Lavoro, a seguito di numerosi quesiti avanzati dai datori di lavoro in merito alla corretta applicazione del D.M. in commento, ha fornito ulteriori chiarimenti circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche a cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro indicati nel suddetto allegato. In particolare, è stato chiarito che la richiesta di verifica periodica, è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui INAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica, solo se risponde a determinati requisiti. Lo rende noto il M.L.P.S. con la circolare n. 11 del 25 maggio 2012.

La verifica – Con l’entrata in vigore del DM 11 aprile 2011 i datori di lavoro sono chiamati a rispettare nuove regole per l’effettuazione dei controlli periodici delle attrezzature di lavoro, di cui all’allegato VII del T.U. sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008). Per semplificare l’individuazione delle attrezzature soggette a verifica sono stati creati bene tre gruppi, vale a dire: il “Gruppo SC” - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga; il “Gruppo SP” - Sollevamento persone; il “Gruppo GVR” - Gas, Vapore, Riscaldamento. Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro sia in possesso di una o più delle attrezzature contenuti nei suddetti gruppi, deve tempestivamente comunicarlo all’INAIL. Tali verifiche, inoltre, in base alle caratteristiche dell’attrezzatura, possono essere annuali, biennale o triennali.

I termini – La prima verifica va eseguita entro 60 giorni dalla data di richiesta all’Istituto assicuratore, comunicando altresì il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per la verifica stessa; mentre le verifiche periodiche successive alla prima, da svolgere presso le ASL, vanno effettuati nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

Il chiarimento
– Come accennato in premessa, affinché i suddetti termini siano validi, è necessario che si verifichino i seguenti requisiti: la comunicazione, se trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell’impresa utilizzatrice ovvero provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente; deve riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali ed i riferimenti telefonici; deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro; deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell’art. 2, c. 2 del D.M. 11.4.2011; deve risultare la data di richiesta.

L’alternativa – Tuttavia, l’INAIL e l’ASL non sono gli unici autorizzati a effettuare l’attività di verifica, in quanto decorso il termine dei 60gg, il datore di lavoro può avvalersi anche di soggetti abilitati, pubblici o privati.

La modulistica – Infine, si precisa che sul sito dell’INAIL (www.inail.it), sezione modulistica, è disponibile il modulo cartaceo predisposto ai fini della richiesta di verifica. In alternativa, per gli utenti già iscritti a “Punto Cliente” del portale INAIL, è possibile inoltrare la richiesta in maniera telematicamente mediante l’attivazione della nuova procedura online.

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