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La fine del corrente mese corrisponde con un importante adempimento per chi ha interrotto o cessato la propria attività lavorativa. Questi ultimi, infatti, devono procedere al pagamento della IV e ultima rata della contribuzione volontaria per l’anno 2015. A tal proposito, si rammenta che – dal 1° gennaio 2015 - l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 32,87%. Mentre l’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è pari al 27,87%.
Quindi, la contribuzione volontaria minima settimanale, per l’anno 2015, dei lavoratori dipendenti non agricoli è pari a € 200,76. Mentre la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.123.
Versamenti volontari – Stiamo parlando, in particolare, di quei contributi che vanno versati per chi ha cessato o interrotto l’attività lavorativa, al fine di: perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica; incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti. Infatti, il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo.
Tuttavia, la suddetta autorizzazione può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di: sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili all’ interruzione o cessazione del lavoro; sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successivi al 31.12.1996 in alternativa alla possibilità di riscatto come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 8 settembre 1996, n. 564; attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura ovvero a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta ad orario ridotto; integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.
Come si paga? – Gli interessati per poter pagare i contributi volontari possono avvalersi: