22 gennaio 2016

Videoforum2016: i chiarimenti sui co.co.co.

Nella giornata di ieri 21 gennaio 2016, si è svolto l’attesissimo e consueto evento “VIDEOforum2016 – Le Novità in materia di Fisco e Lavoro” organizzato dalla stampa specializzata in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tra i tanti temi affrontati dagli esperti, particolare attenzione è stata dedicata a quelli concernenti il lavoro, alla luce dell’attuazione definitiva della Legge Delega sul Jobs Act (L. n. 183/2014). I principali chiarimenti hanno interessato il D.Lgs. n. 81/2015, ossia il nuovo “Codice dei contratti”, sul quale il neo Direttore dell'Agenzia Unica per le Ispezioni, Paolo Pennesi, non ha mancato di fornire interessanti spunti interpretativi.


In particolare, l’esponente del Ministero del Welfare è stato interrogato sulla possibilità di poter applicare l’art. 2, co. 1 del summenzionato Decreto Legislativo anche ai lavoratori con Partita Iva “senza cassa” (ossia coloro che non sono iscritti ad alcun Albo professionale).


Il predetto articolato stabilisce innanzitutto che, affinché sia considerata genuina, la prestazione deve mantenere l’autonomia operativa ed organizzativa del prestatore d’opera, soprattutto in merito ai tempi ed ai luoghi di svolgimento della prestazione. Quindi, gli elementi in cui si sostanzia l’articolo 409 C.p.c. sono:


  • autonomia: il collaboratore decide in autonomia i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro;
  • coordinamento:nelle varie modalità della collaborazione, la parola “coordinamento” indica la necessità di collegare funzionalmente l’attività del lavoratore al ciclo produttivo del committente. Il collaboratore, quindi, deve godere di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento, ma l’attività lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente all’organizzazione dell’impresa;
  • continuità:la continuità indica una serie di prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo, frutto di un accordo tra le parti. Nella co.co.co. non è previsto un tempo minimo o massimo di durata del contratto che può anche essere rinnovato più volte. Sul punto, Paolo Pennesi, ha chiarito che vi rientrano tutte quelle attività che non si possono esaurire in unica soluzione (cioè giornata);
  • personalità: la prestazione lavorativa è resa prevalentemente in via personale “senza l’ausilio di altri soggetti”. Se il lavoratore ha dipendenti per esempio non può certamente trovare applicazione il requisito.

Indici, questi, che devono necessariamente tutti coesistere affinché scatti la disciplina del lavoro subordinato, indipendentemente dalla riconversione o riqualificazione del lavoratore, in quanto non possono essere letti in maniera disgiunta.


Tornando al quesito posto, Paolo Pennesi ha chiarito che il suddetto meccanismo di subordinazione “si applica” a tutte le forme di collaborazione, incluse le partite Iva “senza cassa”, specie se in mono-committenza in quanto non sussistano margini di autonomia.




Infine, sono stati annunciati alcuni correttivi al Jobs Act, specie per quanto riguarda le due agenzie “Anpal” e “Ispettorato nazionale del lavoro” e alcuni istituti del D.Lgs. n. 81/2015 che potrebbero essere letti in maniera elusiva e distorsiva in questa prima fase di applicane delle norme.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy