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Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, art. 16 comma 9, ha reso meno stringente la disciplina dei controlli da parte delle amministrazioni sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, sia per quanto riguarda i casi in cui deve essere disposto il controllo sull’assenza sia per la documentazione da presentare a giustificazione delle assenze durante le fasce di reperibilità. Inoltre, viene meno l’obbligatorietà della visita fiscale fin dal 1° giorno di assenza, in quanto viene rimesso ai dirigenti la facoltà di procedere alle visite di controllo.
Premessa. Da oggi le visite fiscali nei confronti dei dipendenti del pubblico impiego in malattia torneranno ad essere richieste alle Asl solo se il dirigente responsabile del lavoratore lo riterrà opportuno, mentre l’obbligo permane “dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (venerdì o lunedì)”. Le nuove disposizioni stabiliscono che le amministrazioni dovranno decidere il ricorso alle visite mediche di controllo sulla base dei seguenti tre fattori: l’esigenza di contrastare l’assenteismo, la storia dei singoli dipendenti e gli oneri che esse sono chiamate a sostenere. Il modo con cui mettere insieme questi fattori deve essere scelto da ogni singolo ente.
Assenteismo. Tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo, le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Visite di controllo. Il provvedimento interviene anche sulle fasce di reperibilità, ovvero le ore nelle quali i dipendenti assenti per malattia devono necessariamente essere presenti nel proprio domicilio per le eventuali visite di controllo. Viene confermato che la loro durata giornaliera viene fissata dal Ministero della Pubblica Amministrazione e della Innovazione con un proprio decreto. L’eventuale assenza dal domicilio durante tali ore deve essere preventivamente comunicata al datore di lavoro.
Invio certificato. Inoltre, la legge ammette anche l’assenza per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici: in tal caso non è necessario l’invio del certificato on line poiché l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione. A tal proposito la circolare precisa che sino a successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative attestazioni possono essere prodotte in forma cartacea.
Ulteriori specifiche. Per concludere, sempre in tema di assenze, il comma 10 dell’art. 16 ha previsto l’estensione generalizzata a tutte le categorie dei pubblici dipendenti delle disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell’art. 55-septies del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, poiché tali norme si applicano ora anche ai dipendenti di cui all’art. 3 del medesimo decreto, vale a dire ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle Forze di polizia di Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché a professori e ricercatori universitari.