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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota protocollo n. 3439 del 18 febbraio 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'utilizzo dei c.d. voucher (buoni lavoro) nei rapporti di lavoro occasionale accessorio, così come previsto dagli artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, come modificati dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012). In particolare, è stata limitata la disposizione che obbligava l’utilizzo dei buoni lavoro nei 30 giorni decorrenti dal loro acquisto, al momento in cui verrà implementata la procedura telematica prevista per il rilascio dei voucher da parte dell'INPS.
È stato precisato, inoltre, che il minimo previsto come importo-orario del buono lavoro (pari a 10 euro) non va applicato al settore agricolo, ma dovrà far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuato esclusivamente dalla contrattazione collettiva di riferimento.
(prezzi IVA esclusa)