25 luglio 2016

Welfare aziendale: esempi di benefit

Il lavoratore può chiedere di trasformare i premi di risultato anche in contributi ai fini assistenziali

Autore: DANIELE BONADDIO
L’articolo 1, comma 184, della Legge di Stabilità (L. n. 208/2015) attribuisce al dipendente un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, gli riconosce anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che, in ogni caso, i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR non scontino alcuna tassazione, nei limiti previsti dai citati commi.

La fungibilità tra la componente monetaria e i beni e servizi deve però essere contemplata dai contratti aziendali o territoriali.

Il benefit erogato potrà consistere anche in una somma di denaro, ove ciò sia previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 51 del TUIR (es. rimborso spese scolastiche), o essere erogato mediante voucher. La parte di premio non sostituita dal benefit sarà invece assoggettata all’imposta sostitutiva o alla tassazione ordinaria, a scelta del prestatore di lavoro.

L’irrilevanza reddituale dei benefit fruiti in sostituzione di premi o di utili erogati ai dipendenti, in base a quanto già precisato, soggiace ai seguenti limiti:
  • l’ammontare massimo delle somme assoggettabili ad imposta sostitutiva;
  • gli importi stabiliti per dette utilità dai commi 2 e dall’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR.

Di seguito, alcuni esempi presentati dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate:

Contributi ad enti assistenziali - Il lavoratore può chiedere al proprio datore di lavoro di versare il premio di risultato assoggettabile ad imposta sostitutiva, ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, eventualmente in aggiunta ai contributi già versati dal datore di lavoro o dallo stesso dipendente.

Tale versamento potrà avvenire in esenzione di imposta entro un importo massimo lordo di euro 2.000, ovvero di euro 2.500 in caso coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione aziendale. Conseguentemente, la parte di premio destinata alla medesima finalità eccedente tali importi concorrerà alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. L’esenzione dei contributi opererà, inoltre, nel limite complessivo di euro 3.615,20 previsto dalla richiamata lettera a).

Ad esempio, se sono versati alla cassa avente esclusivamente fine assistenziale contributi per euro 3.000, il premio agevolato può essere convertito in contributi esenti per un ammontare non eccedente euro 615, 20.

Buoni pasto - Il lavoratore può sostituire inoltre il premio di risultato con prestazioni sostitutive del servizio di mensa. In tali ipotesi, la conversione dei premi di risultato in buoni pasto - con quota esente giornaliera fino ad euro 5,29 se in formato cartaceo, ovvero fino ad euro 7 se in formato elettronico - devono rispettare le condizioni e i limiti previsti dalla citata lettera c) dell’articolo 51.

Servizi di trasporto collettivo - In relazione ai servizi di trasporto collettivo di cui alla lettera d), l’esenzione da imposta può riguardare gli abbonamenti annuali ai mezzi di trasporto pubblico, per la tratta abitazione/luogo di lavoro e viceversa. I servizi di trasporto non contemplati dalla lettera d) dell’art. 51 del TUIR, richiesti in sostituzione del premio agevolato, possono essere detassati ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51, nel limite di euro 258,23.

Azioni - La sostituzione, in esenzione di imposta, del premio di risultato agevolabile con azioni, può avvenire ai sensi della lettera g), entro il limite di valore non eccedente complessivamente nel periodo d’imposta, euro 2.065,83.
Pertanto, nell’ipotesi in cui, il premio di risultato sia convertito in azioni, al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, non potrà eccedere euro 2.065,83. In caso di superamento di tale ultimo limite, la restante parte di premio agevolabile di euro 434,17 può essere assoggettata a imposta sostitutiva del 10%, solo se erogata in denaro mentre se convertita in azioni deve essere assoggettata ad imposta progressiva, data l’applicabilità dell’imposta sostitutiva ai soli premi in denaro.

Contributi a Fondi di previdenza complementare - Il lavoratore può anche chiedere al datore di lavoro di versare il premio di risultato al fondo di previdenza complementare, cui risulta iscritto il dipendente, oppure al coniuge separato, a titolo di assegno alimentare, tenendo presente che, ai sensi della lettera h), non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, le somme trattenute al dipendente per oneri deducibili.

Beni e servizi - Infine, il dipendente può chiedere di sostituire il premio di risultato con il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23. In deroga al principio in base al quale i voucher devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, il comma 2 dell’articolo 6 del Decreto attuativo prevede che tali beni e servizi possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro.
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