1 aprile 2023

Scudo fiscale, al via il valzer delle polemiche

Autore: Paolo Iaccarino
L’esecutivo completa il disegno della “tregua fiscale” introducendo uno scudo penale, ovvero una speciale causa di non punibilità per i principali reati tributari di carattere omissivo, quali l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate, l’omesso versamento iva e l’indebita compensazione di crediti non spettanti. Apriti cielo, inizia il valzer delle polemiche.

Condoni e scudi fiscali, eticamente opinabili, non sempre rappresentano un male assoluto. A determinate condizioni ed entro chiari limiti rappresentano uno strumento necessario per favorire l’acquiescenza del contribuente alle contestazioni dell’Amministrazione finanziaria, soprattutto per quelle di particolare rilevanza che non derivano da comportamenti fraudolenti.

Con la scusa di integrare la “tregua fiscale” laddove era carente, la speciale causa di non punibilità di cui all’articolo 23 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 mette in evidenzia tutti i limiti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in tema di cause di non punibilità connesse al pagamento del debito tributario. L’odierna formulazione della norma, infatti, condiziona l’efficacia della causa di non punibilità all’integrale estinzione del debito tributario, da realizzarsi entro l’apertura del dibattimento di primo grado. Evidentemente un tempo troppo piccolo, anche per il contribuente più volenteroso.

Per questo motivo, oltre la stessa “tregua fiscale”, è necessario estendere i principi espressi con l’introduzione della speciale causa di non punibilità anche agli accadimenti ordinari. Per i reati elencati all’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, oltre alla possibilità di usufruire del ravvedimento operoso e di altre speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, è necessario consentire che il versamento avvenga in forma rateale, in orizzonte limitato, ma con il necessario beneficio del termine.

Non sarà certo tale concessione a favorire l’evasione fiscale. I reati di cui trattasi non sono frutto di alcuna frode o occultamento di ricchezza, sono imposte dichiarate dal contribuente. Le stesse accantonate, nei momenti più difficili, per favorire il pagamento di fornitori e dipendenti.
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