10 giugno 2023

Autotutela “vintage” da aggiornare

Autore: Paolo Iaccarino
L’autotutela tributaria è ferma all’11 febbraio 1997. Dalla sua introduzione il regolamento recante le norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze n. 37 del 1997, non ha subito variazioni, nè di metodo, nè di merito.

Tutto è fermo da oltre ventisei anni. Il predetto regolamento, tutt’oggi vigente, si limita a prevedere che le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti siano indirizzate all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio e in via sostitutiva, ovvero in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio medesimo dipende. Nessun obbligo di risposta per l’ente impositivo, nè di motivazione dell’eventuale comunicazione di rigetto. Nulla di più che la mera presa in carico della richiesta, un inutile protocollo.

Per questo motivo, non a caso, numerose istanze dei contribuenti vengono ignorate dall’Amministrazione finanziaria o soggette a tempi di risposta inconcepibili, a ridosso della scadenza o, spesso, oltre i termini previsti per l’impugnazione dello stesso atto. A ciò si aggiunga l’impossibilità di accedere liberamente agli uffici dell’Amministrazione finanziaria, ovvero senza aver acquisito un preventivo appuntamento.

Eppure la soluzione è davanti ai nostri occhi. Basterebbe estendere al rapporto con l’Agenzia delle entrate quanto è già previsto nei confronti dei concessionari della riscossione ai sensi dell’articolo 1, commi da 537 a 544, della Legge n. 228 del 2012. Tale disposizione ha introdotto una particolare forma di sospensione dell’atto, esercitabile in particolari casi espressamente previsti, tutti consistenti in errori manifesti dell’attività della riscossione. Trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione dell’istanza da parte del debitore, in caso di mancata risposta dell’ente creditore, le pretese sono automaticamente annullate con conseguente discarico del ruolo.

Sospensione dei termini e annullamento automatico delle pretese in caso di inerzia dell’Amministrazione finanziaria. Una ricetta nota al nostro Legislatore da estendersi, non solo agli errori manifesti in cui è ordinariamente applicabile l’esercizio del potere di autotutela, ma a tutte le occasioni di contatto. Non è un solo diritto del contribuente, ma una questione di rispetto e civiltà.
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