È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 41 del 19-02-2020) il decreto 24 dicembre 2019, n. 177, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT), contenente il regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica (cd. bonus cultura), prevista dall'articolo 1, comma 604, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (
Legge di Bilancio 2019). Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, infatti, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali hanno compiuto diciotto anni d’età nell’anno 2019, è assegnata una Carta elettronica, utilizzabile per:
- acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- libri;
- acquistare titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- acquistare musica registrata e prodotti dell'editoria audiovisiva;
- sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Il decreto 24 dicembre 2019 n. 177– L’amministrazione responsabile per l’attuazione delle norme contenute nel decreto in commento è il MiBACT, che si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).
Per quanto concerne la carta elettronica, il valore nominale di ciascuna carta è pari all'importo di 500 euro. La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi.
Beneficiari della carta - La Carta è concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali hanno compiuto diciotto anni d’età nell'anno 2019. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID). A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell’identità digitale e, attraverso il medesimo sistema SPID, è acquisito l'indirizzo e-mail dei beneficiari, che l'amministrazione responsabile tratta secondo quanto previsto dall'articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta elettronica.
Attivazione della Carta - I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali così come descritto in precedenza, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/. La registrazione è consentita fino al 31 agosto 2020.
Uso della carta - La Carta è utilizzabile entro e non oltre il 28 febbraio 2021, da parte dei beneficiari per acquisti presso le strutture e gli esercizi inseriti, a cura del MiBACT, in un apposito elenco.
Essa è usata attraverso buoni di spesa, ciascuno dei quali è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e sono impiegati per gli acquisti.
Essi possono, altresì, essere stampati. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati, determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.
I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.
Registrazione di strutture, imprese ed esercizi commerciali - Anzitutto occorre precisare che, la registrazione da parte di esercenti strutture, imprese ed esercizi commerciali già effettuata in precedenza sulla piattaforma dedicata (https://www.18app.italia.it/), rimane valida.
La continuazione dell'attività di tali soggetti sulla citata piattaforma equivale ad accettazione delle condizioni e degli obblighi previsti nel decreto esaminato.
L’articolo 7 del decreto in commento, però, dispone che
«le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/».
È, altresì, stabilito che, l'elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è curato dal MiBACT. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MiBACT può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria.
Il richiamato articolo 7 descrive la procedura che gli esercizi e le imprese devono seguire ai fini dell'inserimento nell'elenco sopra citato.
L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal decreto in commento, nonché l'obbligo della tenuta di un «registro vendite» da compilare.
Fatturazione e liquidazione - L’articolo 8 del decreto in questione, dispone che, a seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco precedentemente menzionato, il quale ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata. In seguito ad emissione di fattura elettronica, redatta in conformità alle specifiche linee guida pubblicate e consultabili sulla piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della P.A., provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.
Controlli e sanzioni - Infine, il decreto stabilisce che, il MiBACT, vigili sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme di detto decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi.
Lo stesso Ministero assicura il trattamento dei dati personali, mentre, SOGEI e CONSAP sono responsabili del trattamento dei dati personali cui il MiBACT, in qualità di titolare del trattamento, ricorre.
SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MiBACT, al MEF e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle Carte attivate e dei relativi oneri.
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