16 aprile 2022

Figli e figliastri

Autore: Ester Annetta
Tra i dati di fatto più sconcertanti che l’attuale conflitto russo-ucraino ha evidenziato c’è la conferma del nostro (= di noi europei in generale, italiani inclusi) essere profondamente ed irrimediabilmente razzisti.

Espressa in maniera così diretta, questa affermazione può apparire abnorme e indubbiamente grave. Ma è frequente e tipico della nostra miopia tendere a sottrarsi alle responsabilità e trascurare il confronto tra la trave delle nostre colpe e la pagliuzza delle colpe altrui.

La realtà innegabilmente emersa da quando ondate di profughi ucraini hanno iniziato a giungere negli altri Paesi europei è quella dell’esserci dimostrati accoglienti in maniera “selettiva”.

Ciò si è reso doppiamente evidente: da un lato, si è dimostrata una totale disponibilità ad accogliere profughi ucraini rispetto a quanto non sia mai stato accordato nei confronti di profughi d’altre guerre e d’altri paesi; dall’altro, l’accoglienza degli stessi ucraini si è diversificata in base alla loro origine ed al colore della pelle: a fronte di quella massima offerta a coloro che a quel paese appartengono per sangue, ab origine, si è tristemente notata quella stentata – se non addirittura negata – nei confronti di chi (studenti, altri profughi, migranti) in Ucraina si trovava ospite.

La prima evidenza è attestata dalla decisione, assunta lo scorso 4 marzo dal Consiglio Europeo, su proposta della Commissione - per rispondere ai bisogni della popolazione ucraina in esilio – di attivare la Direttiva 2001/55/CE sulla concessione della protezione temporanea, adottata a seguito dei conflitti nell'ex Jugoslavia e avviata ora per la prima volta. Si tratta di una misura eccezionale che dispone di fornire protezione immediata e temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non sono in grado di tornare nel loro paese di origine. Ciò, in particolare, ove sussista il rischio che il sistema standard di asilo risulti inefficiente, faticando a fronteggiarne l’arrivo1.

La potenziale valenza di tale “rimedio” risulta tuttavia sminuita se si considerano le affermazioni di tanti politici europei e commentatori dei media occidentali che hanno sottolineato che i rifugiati ucraini, in virtù della loro razza e religione, sono qualitativamente superiori a quelli provenienti dai paesi del Sud del mondo. Il primo ministro bulgaro Kiril Petkov avrebbe persino dichiarato che "queste persone sono intelligenti, istruite. Questa non è l'ondata di profughi a cui siamo stati abituati, persone di cui non eravamo sicuri circa la loro identità, persone con un passato poco chiaro, che avrebbero potuto essere persino terroristi".

Perciò, se vuole ricercarsi nella risposta europea all’esodo ucraino una qualche coerenza, la si troverà purtroppo nel razzismo, nell’afrofobia e nell'islamofobia che da sempre pare connotare il sistema di immigrazione dell'UE, non certo in un’idea indiscriminata ed universale di accoglienza.

La seconda evidenza si conferma con le testimonianze riportate dai confini europei presso cui giungono i profughi ucraini: a molti, perlopiù famiglie con bambini di origine subsahariana, viene impedito di passare. Più concretamente, dati alla mano, il Centro Studi e Ricerche IDOS (Dossier Statistico Immigrazione) ha rilevato che circa 5 milioni di stranieri presenti in Ucraina - tra studenti universitari, lavoratori, richiedenti-asilo e migranti – vi restano bloccati e sono quindi esclusi dalla protezione europea, a dispetto d’ogni convenzione internazionale che riconosce a chiunque fugga da una situazione pericolosa il diritto di poter varcare i confini e fare richiesta di asilo, a prescindere dalle proprie origini.
Ed a queste condotte, ben lo sappiamo, si allinea spesso pure l’Italia, che pecca della stessa ipocrisia nel distinguere tra le persone rifugiate e migranti, accogliendo le prime e respingendo i secondi.

Le stragi del Mediterraneo, del resto, parlano da sé.

È pur vero, però, che a redimerci parzialmente c’è sempre qualche eccezione, qualche realtà minuscola, spicciola ed isolata che vale comunque a fare la differenza.

Nello specifico accade a Edolo, cittadina dell’alta Valcamonica, dove un ex convitto riconvertito in struttura d’accoglienza e gestito da una cooperativa sociale ospita oggi una trentina di profughi afghani – già presenti da settembre – assieme ad altrettanti da poco arrivati dall’Ucraina.

Parlano lingue diverse; hanno abitudini, cultura e tradizioni diverse; hanno tratti somatici ed incarnato diversi. Ma condividono lo stesso dramma e, perciò, la loro compassione e la loro solidarietà li rende capaci di abbattere qualunque barriera, di comprendersi senza bisogno di parole.

Lo spiega Khalil, l’unico che conosce un po’ di italiano perché in Afghanistan faceva l’interprete: “Ci ho parlato, con quelli arrivati dall’Ucraina. L’Afghanistan è in guerra da quarant’anni, io li capisco, piangono e mi spiace per loro. Se non avessi otto figli, sarei là a combattere contro i russi, che hanno fatto male tanto a noi quanto a loro”.

Un pizzico d’altrettanta empatia ed umanità da parte di tutti, basterebbe ad assegnare all’accoglienza l’attributo della disponibilità – l’unico degno di connotarla - piuttosto che quello dell’opportunità.
Nel proporne l’adozione, la Commissione ha anche elaborato delle linee guida per renderla operativa.

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1Ai beneficiari della protezione temporanea spettano una serie di diritti:
  • un permesso di soggiorno per l'intera durata della protezione (che può durare da un anno a tre anni);
  • adeguate informazioni sulla protezione temporanea;
  • garanzie per l'accesso alla procedura di asilo;
  • accesso al lavoro, fatte salve le norme applicabili alla professione e alle politiche nazionali del mercato del lavoro e alle condizioni generali di lavoro;
  • accesso ad un alloggio o ad un alloggio adeguati;
  • l'accesso all'assistenza sociale o ai mezzi di sussistenza, se necessario;
  • accesso alle cure mediche;
  • accesso all'istruzione per i minori di 18 anni al sistema educativo statale;
  • opportunità per le famiglie di riunirsi in determinate circostanze;
  • l'accesso ai servizi bancari , ad esempio l'apertura di un conto bancario di base;
  • trasferirsi in un altro paese dell'UE , prima del rilascio del permesso di soggiorno;
  • circolare liberamente nei paesi dell'UE (diversi dallo Stato membro di residenza) per 90 giorni entro un periodo di 180 giorni dal rilascio del permesso di soggiorno nel paese dell'UE ospitante

La direttiva contiene anche disposizioni per il rimpatrio al termine della protezione temporanea e i casi in cui essa è esclusa (persone che hanno commesso reati gravi o che costituiscono una minaccia per la sicurezza). Sono previste disposizioni specifiche per i minori non accompagnati e per coloro che hanno subito esperienze particolarmente traumatiche (stupri, violenze fisiche o psicologiche).
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