19 aprile 2021

Imposta di donazione: il fisco non tassa i bonifici a figli e nipoti, escluse anche le liberalità di modico valore

Autore: Redazione Fiscal Focus
La Legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale” (Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276) ha introdotto la tassazione delle donazioni indirette nel Testo Unico dell’imposta di successione e donazione. L’imposta di donazione venne di lì a poco abolita con la legge 382/2001 e reintrodotta successivamente cinque anni dopo con il Decreto Legge 262/2006. La reintroduzione della norma ha rivisto la donazione indiretta sottoponendola deliberatamente a tassazione utilizzando, però, speciali aliquote e forme di esenzione.

La donazione di una somma di denaro attraverso un bonifico bancario è una fattispecie che spesso si verifica in famiglia, per esempio, tra un genitore e un figlio o tra un nonno e un nipote. Il quesito che si pone è se per queste donazioni, effettuate senza alcuna formalità, è obbligatorio il pagamento dell’imposta oppure no. È evidente dover tener conto che si tratta di atti che non vengono messi per iscritto e, quindi, pare opportuno chiarire i casi in cui l’imposta è dovuta o meno.

Doverosa è la precisazione che la donazione è un contratto, non un atto unilaterale, con il quale un soggetto arricchisce un altro trasferendogli un suo diritto, e tutto ciò avviene per spirito di liberalità (art. 769 c.c.), ma questo non significa che ogni liberalità è una donazione, essa diventa tale nel momento in cui si realizza un incremento del patrimonio del donatario e una corrispondente diminuzione del patrimonio del donante. L’art. 770 del c.c. ammette una particolare forma di donazione detta remuneratoria, in cui la liberalità è fatta per riconoscenza del donatario.

La donazione ordinaria per essere valida richiede la forma dell’atto pubblico, così come specificato nell’art. 782 c.c. quando non è di modico valore e riguarda solo beni mobili, ma l’attribuzione patrimoniale può essere realizzata anche al di fuori dello schema tipico come nelle donazioni con bonifici bancari dei genitori ai figli, difatti, in questo caso l’intento di liberalità persiste. In tali casi si realizza una donazione indiretta e non è necessario ricorrere alle forme stabilite per la donazione classica.

In relazione alla normativa sopra riportata interviene la Cassazione con l’ordinanza n. 27665/20 del 3 dicembre 2020 affermando che il bonifico tra parenti stretti costituisce una donazione indiretta perché realizza l’effetto dell’incremento del patrimonio del donatario e della diminuzione di quello del donante.

Quando il valore donato non supera il limite della franchigia esente da imposizione, non scatta alcuna tassazione; tali franchigie dipendono essenzialmente dal grado di parentela, ossia:
  • 1 milione di euro (nel caso della donazione tra coniugi e parenti in linea diretta, come genitori e figli);
  • 100mila euro (donazione tra fratelli e sorelle);
  • 1,5 milioni di euro (donazione a favore di persona portatrice di grave handicap).

Negli altri casi, ovvero quando non vi sono particolari franchigie, l’imposta trova applicazione sull’intero importo della liberalità.

L’eccedenza rispetto a queste franchigie verrà tassata con le aliquote corrispondenti al:
  • 4% per le donazioni al coniuge o a parenti in linea retta;
  • 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100mila euro per ciascun beneficiario e da calcolare sul valore totale nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8% in tutti gli altri casi, da calcolare sul valore totale.

Al di sotto delle soglie sopraindicate non vi sarà alcuna tassazione, e se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro a prescindere dal grado di parentela tra i soggetti coinvolti.

Sulla base del Testo Unico dell’imposta di successione e donazione, approvato con il Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, la tassazione non trova applicazione in relazione a:
  • donazioni di basso valore, quelle con importo oggettivamente e soggettivamente irrilevante;
  • spese di educazione e di mantenimento, spese per malattia, e spese ordinarie per abbigliamento o per nozze (non devono andare oltre la misura ordinaria, e bisogna tener conto delle condizioni economiche del donante);
  • liberalità di consuetudine effettuata in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi;
  • liberalità effettuata pagando il prezzo dovuto dal donatario, quando si tratta di un prezzo relativo a un contratto soggetto a imposta di registro proporzionale o a imposta sul valore aggiunto.
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