9 febbraio 2021

Riders e tutele, a che punto siamo

Autore: Marcella Loporchio
Li vediamo sfrecciare, i bici o in motorino per le strade delle nostre città con degli zaini ingombranti, sui quali sono scritti i nomi delle società di food delivery per le quali lavorano (Deliveroo, Just Eat, Glovo, solo per citarne qualcuno) e nei quali c’è il cibo che abbiamo ordinato (pizza, sushi, panini). In questa confusione i casi che sono saliti alla ribalta sono numerosi, visto che spesso i ciclofattorini sono comunque privi di qualsiasi tutela o forma di previdenza e soggetti a controlli sui tempi di percorrenza, consegna per i quali molti “avventori” stabiliscono poi i compensi. Insomma un sistema lasciato alla libera organizzazione che però sembra stia iniziando a intraprendere la strada della regolamentazione.

La legge 128/2019 attribuisce ai riders tutele differenziate a seconda che l’attività sia riconducibile ad una “collaborazione coordinata e continuativa etero- organizzata (art. 2 del D.Lgs n. 81/2015) o a quella di lavoro autonomo occasionale (art. 47- bis del D.Lgs n. 81/2015) fatta salva la possibilità che l’attività sia riconducibile a una prestazione di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 del Codice Civile”. Nonostante questo e alcune sentenze che sono seguite, dobbiamo rifarci alla sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, del 20 novembre 2020, numero 3570, per trovare finalmente il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, nei confronti di un lavoratore. Il fatto riguarda un rider che veniva considerato dal datore di lavoro un lavoratore autonomo, pertanto pagato a cottimo orario, contemporaneamente alla richiesta di maggiori tutele al riconoscimento dei propri diritti veniva licenziato ingiustamente, dopo avergli impedito l’accesso alla piattaforma personale per la consegna degli ordini ai clienti dell’app. Il giudice ha rilevato che il rapporto è subordinato a tempo pieno e indeterminato e che lo svolgimento delle mansioni è assimilabile al ciclofattorino addetto alla consegna di merci, cibi e bevande a domicilio pertanto inquadrabile nel VI livello del CCNL Terziario distribuzione e servizi.

Contemporaneamente perdura l’incertezza e la nascita del contratto sottoscritto da Assodelivery e Ugl stroncato sul nascere dal Ministro del Lavoro Catalfo perché “nessun accordo sindacale può prevedere il cottimo integrale per i rider”, determina la necessità di introdurre regole chiare e tutele definite nel rispetto di entrambe le parti. Certo è che la questione del compenso riguarda la parte del Jobs Act relativa alla “tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” introdotta proprio dal decreto imprese nel settembre 2019 e che delega alla contrattazione collettiva per il compenso.

In questo momento storico stiamo quindi assistendo a Just Eat, che aveva già preso le distanze dall’accordo tra UGL e Assodelivery, che sta procedendo ad assumere tutti i suoi ciclofattorini come lavoratori subordinati; dall’altra parte i sindacati maggiormente rappresentativi Cgil, Cisl e Uil che con il Ministero e le parti datoriali stanno cercando di individuare la migliore contrattualistica e normativa da applicare ad un settore che registra un incremento costante di fatturato e di richieste.
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