Non solo controllo contabile. Nelle società quotate, il Collegio sindacale è oggi un presidio cruciale per la legalità, la trasparenza e la sostenibilità aziendale. A spiegarlo, con chiarezza e ricchezza di riferimenti normativi e operativi, è Riccardo Losi, presidente della Commissione Nazionale per l’aggiornamento dei principi di comportamento del Collegio sindacale del CNDCEC.
Requisiti: professionalità e indipendenza sono la base
Il Collegio sindacale - ha spiegato in occasione del
Convegno annuale Revilaw - è oggi ben più che un controllore contabile: è un
soggetto attivo, con compiti anche preventivi, in grado di orientare le scelte gestionali grazie a una vigilanza competente, integrata e indipendente. Un ruolo che richiede formazione continua, metodo e un forte senso di responsabilità.
Per far parte del Collegio sindacale di una società quotata,
non basta l’iscrizione al Registro dei revisori legali. Occorre possedere
requisiti di indipendenza, onorabilità e adeguata competenza, che spaziano da conoscenze contabili e gestionali, fino alle tecniche di bilancio e revisione.
Doveri di vigilanza: cosa prevede il TUF e il codice civile
Il Collegio sindacale ha
obblighi articolati e stringenti:
- Art. 149 TUF: vigilanza su struttura organizzativa, sistema amministrativo-contabile e rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Art. 19 D.Lgs. 39/2010: monitoraggio sull’informativa finanziaria, sulla revisione legale e sull’indipendenza del revisore;
- Art. 2429 c.c.: redazione della relazione al bilancio e controllo sulla relazione sulla gestione.
Partecipazione attiva e obbligo di informazione
I
sindaci devono partecipare, in modo continuativo e informato, a:
- riunioni del CdA e del comitato esecutivo;
- assemblee societarie;
- incontri periodici con funzioni interne e organi di controllo.
L’assenza ingiustificata può comportare la decadenza automatica dall’incarico.
Poteri ispettivi e sanzionatori
Il Collegio sindacale ha anche ampi
poteri di intervento:
- può convocare l’assemblea (art. 2406 c.c.);
- ha il potere di denunciare gravi irregolarità al tribunale (art. 2409 c.c.);
- può promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori (art. 2393 c.c.).
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Pianificazione e rapporti con altri organi
La funzione di vigilanza non è estemporanea: richiede pianificazione sistematica, con incontri, ispezioni e valutazioni periodiche. Il Collegio si confronta attivamente con l’organo amministrativo, verificando la coerenza delle informazioni ricevute, la funzione di audit interna, esprimendo pareri su piano annuale, risorse e remunerazioni, e la società di revisione, con cui condivide piani, verifiche e criticità.
Collegio sindacale e Modello 231
Il Collegio è chiamato anche a vigilare sull’efficacia del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, valutandone l’adeguatezza e confrontandosi con l’Organismo di Vigilanza su autonomia, attività svolte e aree di rischio.
Relazioni con Consob e Banca d’Italia
Nelle società quotate, i sindaci sono in prima linea nei rapporti con le autorità. Con Consob, per l’invio di informazioni privilegiate, verbali, segnalazioni di irregolarità e denunce. E con Banca d’Italia, per garantire vigilanza informativa e prudenziale, valutando l’adeguatezza del patrimonio rispetto ai rischi assunti.
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