8 marzo 2012

Abrogazione tariffe professionali: le interpretazioni del CNDCEC

I pareri sulla liquidazione e sulla disciplina dei compensi a seguito dell’emanazione decreto sulle liberalizzazioni
Autore: Redazione Fiscal Focus

Tariffe professioni: dubbi interpretativi – Con la nota informativa n. 21 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali (art. 9 D.L. n.1/2012), e l’eliminazione del tema delle tariffe dai principi di riforma degli ordinamenti professionali, vengono trasmesse agli Ordini territoriali alcune considerazioni con particolare riferimento all’attività di liquidazione dei Consigli degli Ordini, alla disciplina dei compensi professionali da applicarsi all’entrata in vigore del decreto, all’abrogazione delle tariffe che disciplinano i compensi spettanti per l’esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie.

Attività di liquidazione - In riferimento all’attività di liquidazione, il Consiglio Nazionale ritiene che i Consigli degli Ordini possano in ogni caso continuare a liquidare le parcelle che si riferiscono a incarichi conclusi e o assunti dai professionisti prima della entrata in vigore del decreto liberalizzazioni e per i quali non sia stato previamente concordato con il cliente il compenso.

I compensi professionali - Per quanto riguarda la disciplina dei compensi professionali, il comma 3 dell’articolo 9 del decreto legge prevede che il compenso per le prestazioni professionali, deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. In ogni caso la misura dello stesso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e nella sua pattuizione devono essere indicate le singole voci di costo per tutte le prestazioni (comprensive di spese, oneri e contributi). La misura del compenso deve essere nota al cliente con un preventivo di massima e non è più previsto che il preventivo debba essere reso in forma scritta a richiesta del cliente.

Opportuna la forma scritta - Sia il preventivo che il compenso si possono perfezionare anche mediante accordo verbale. Tuttavia, nella nota del Consiglio viene ritenuto opportuno ricorrere sempre alla forma scritta sia per la redazione del preventivo, sia per la pattuizione del compenso, nonché per l’indicazione degli estremi della polizza.

Mancata indicazione dei dati della polizza - Con riferimento alla mancata indicazione dei dati della polizza professionale, secondo il Consiglio Nazionale, solo successivamente al 13 agosto 2012 (data fissata per la riforma degli ordinamenti), potrà considerarsi obbligatoria la stipula dell’assicurazione. Quindi, fino a tale data, il Consiglio ritiene che il professionista debba indicare ai clienti l’eventuale assenza di una copertura assicurativa.

La liquidazione giudiziale dei compensi – Secondo il decreto sulle liberalizzazioni, ferma restando l’abrogazione del tariffe professionali, il Ministero della Giustizia dovrà individuare con decreto i parametri a cui i Giudici dovranno far riferimento nei casi di liquidazione giudiziale dei compensi. La liquidazione giudiziale potrà esservi non solo in presenza dello svolgimento di attività ausiliarie richieste dagli organi giudiziari, ma anche nelle ipotesi in cui il compenso non si stato determinato fra le parti al momento del conferimento dell’incarico. Viene evidenziato che l’articolo 9 del decreto liberalizzazioni non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico, ovvero la mancata formulazione le preventivo, configuri un’ipotesi di nullità del contratto. Pertanto, ogni qualvolta il compenso non sia stabilito fra le parti, il professionista potrà ricorrere al Giudice per la liquidazione ai sensi dell’articolo 2233 del Codice Civile. Considerato che l’articolo 2233 C.C. non è stato modificato, il Consiglio Nazionale ritiene che ai Consigli degli Ordini, spetterà ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il giudice è chiamato a determinare il compenso. Tale compito spetterà non solo fino a quando le tariffe professionali continueranno a sostituire la base di riferimento per le liquidazioni giudiziali ai sensi del nuovo comma 3 dell’articolo 9 del decreto sulle liberalizzazioni, ma anche oltre tale periodo. Il parere che l’Ordine è chiamato a rilasciare ha una funzione diversa da quella attribuita al parere di liquidazione da rilasciare in sede di emissione del decreto ingiuntivo. Il Consiglio è chiamato a rilasciare tale parere solo dove esista una tariffa professionale legalmente approvata e, venendo meno la tariffa, viene sicuramente meno la funzione del parere di liquidazione.

Abrogazione delle tariffe per le funzioni giudiziarie – Con riferimento all’abrogazione delle tariffe, il Consiglio si pone il dubbio se siano state abrogate le sole tariffe professionali e non anche quelle che disciplinano i compensi spettanti per l’esercizio delle funzioni ausiliarie e giudiziarie, le quali a differenza delle tariffe professionali, che disciplinano i compensi per tutte le attività esercitabili da una determinata categoria professionale, le attività ausiliarie e giudiziarie potrebbero essere svolte anche da soggetti non iscritti in albi professionali. Nella considerazione che le tariffe giudiziarie costituiscono una cosa diversa dalle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema dell’Ordine e che prestano carattere di specialità, il Consiglio ritiene che i Giudici dovrebbero continuare ad utilizzare le tariffe giudiziarie fino alla emanazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministero della Giustizia (anche perché non è possibile paralizzare l’attività di liquidazione).

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