24 marzo 2014

Antiriciclaggio. Adeguata verifica sul titolare effettivo

Tra gli obblighi del professionista vi è la ricerca del titolare effettivo delle prestazioni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’adeguata verifica - I professionisti, tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, devono eseguire l'adeguata verifica della clientela, che consiste sostanzialmente nell'identificazione del cliente e della sua identità, ovvero dell'eventuale titolare effettivo, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da fonti affidabili e indipendenti.

Il titolare effettivo -
La normativa antiriciclaggio dà la definizione del titolare effettivo. In caso di società, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società quotata. Il criterio è soddisfatto quando la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale. Per le persone fisiche, il titolare effettivo è colui o coloro che esercitano il controllo sulla direzione di un'entità giuridica. Se ci si trova di fronte invece ad altre entità giuridiche come fondazioni, trust, ecc., che amministrano e distribuiscono fondi, per titolare effettivo si intende: la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica, se i futuri beneficiari sono già stati determinati; la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica, se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate; la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.

Società partecipate - In presenza di società, partecipate da altre società, si deve risalire la "catena" del possesso delle partecipazioni fino a quando è presente un socio che abbia il 25% più uno delle partecipazioni. Sul tema, con un chiarimento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha risposto che (ad esempio) in una società con tre soci uno al 51%, uno al 30% e uno al 19 per cento, i titolari effettivi sono i due soci con più del 25% e non solo quello di maggioranza (51%).

Quali adempimenti specifici – Il titolare effettivo va individuato e identificato con la conservazione dei dati nel fascicolo del cliente, senza obbligo di registrazione nell’archivio unico. Ciò fino a quando il Ministero della Giustizia, sentiti gli Ordini professionali, non adotterà le disposizioni applicative sulle modalità di registrazione per i professionisti e i revisori contabili.
Bisogna tenere presente che il titolare effettivo non può essere individuato autonomamente dal professionista, ed è necessaria una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che fornisce al professionista il documento dell'identificativo del titolare effettivo, e ne sottoscrive la veridicità.


Impossibilità di identificazione –
Se vi è impossibilità di identificare l'eventuale titolare effettivo, c’è l'obbligo di interrompere o di non svolgere la prestazione. Tuttavia i professionisti anche in questo caso, possono comunque esaminare la posizione giuridica del cliente, o i compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a questo procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Il provvedimento UIF – In un provvedimento dell’UIF dello scorso 10 marzo (Unità di Informazione Finanziaria), viene sancito il monitoraggio in tempi stretti per i clienti senza adeguata verifica. Nel provvedimento vi sono anche le istruzioni per le comunicazioni delle operazioni di restituzione in conseguenza dell'astensione da parte dei destinatari del decreto antiriciclaggio.

Obbligo di astensione - Già nell'ottobre del 2012 era stato modificato l'articolo 23 del decreto 231/07 con l'introduzione del comma 1-bis, secondo il quale tutti i destinatari delle norme antiriciclaggio sono tenuti, in caso di impossibilità dell'adeguata verifica, a porre fine al rapporto, all'operazione o prestazione professionale in corso di realizzazione. L'obbligo di astensione trova ragione d'essere nell’impossibilità dei destinatari di raccogliere le informazioni necessarie alla definizione del profilo di rischio del cliente. Il Ministero dell'Economia ha comunque evidenziato come l'astensione debba essere considerata come ultima opzione, cioè nel solo caso in cui risulti assolutamente impossibile reperire le informazioni per completare l'adeguata verifica. Nel provvedimento del 10 marzo, l'UIF indica quali dati devono essere inseriti in un modulo da inviare telematicamente, fra questi vi sono il motivo della restituzione, l'importo dell'operazione di restituzione, la descrizione dell'estinto rapporto di origine e la descrizione del rapporto di destinazione. L'UIF inoltre ha l'opportunità di ottenere informazioni su intestatari, titolari effettivi, delegati del rapporto estinto e di quello di destinazione.

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