Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa – Con il D.M. 4.05.2012 (pubblicato il 12.05.2012) il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti è stato inserito tra gli ordini professionali che potranno ricevere le segnalazioni antiriciclaggio dai propri iscritti per poi inviarle all’Uif custodendo con riservatezza le generalità del soggetto che ha effettuato la segnalazione.
Obbligo di segnalazione operazione sospetta - L’art. 41, D.Lgs. 231/2007 pone in capo a tutti i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio, l’obbligo di segnalare all’Unità di informazione finanziaria (UIF) ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza, conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, faccia ritenere, sulla base di elementi disponibili, che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione possano derivare da operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
Segnalazione all’ordine - L’art. 43 del D.Lgs. 271/2007 concede la possibilità a tutti gli iscritti a ordini professionali di effettuare la segnalazione al proprio consiglio nazionale in luogo dell’Uif. Gli ordini professionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro della Giustizia. Secondo le disposizioni di legge, gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmettere la segnalazione integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante custodendo il relativo nominativo.
Segnalazione al Cndcec – Tra gli ordini professionali che già si erano attivati per poter ricevere la segnalazione figurano l’ordine dei Consulenti del Lavoro e quello dei Notai. Ora anche l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili diventa destinatario delle segnalazioni antiriciclaggio dei propri iscritti. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 12 maggio, il decreto del 4 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze viene infatti riconosciuta tale funzione all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili diventando così destinatario di segnalazioni di operazioni sospette dai propri iscritti. Il provvedimento dell'Economia segue la disponibilità manifestata dal Cndcec giusto un anno fa (nota del 16 maggio 2011), per “adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza del l'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione”.
Specifiche tecniche - Il Dm 4 maggio 2012 fissa due mesi di tempo entro i quali i tecnici della Uif e il Consiglio nazionale dei commercialisti dovranno stabilire le specifiche tecniche per consentire che Uif, GdF e la Dia possono richiedere ulteriori informazioni “ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione”.
Modalità di segnalazione – Una volta definite le specifiche tecniche gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili potranno segnalare l’operazione sospetta al Consiglio nazionale il quale provvederà a trasmetterle senza ritardo alla UIF. La comunicazione conterrà il testo della segnalazione, escludendone l’indicazione del nominativo del segnalante, al fine di assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente dell’Ordine o di un soggetto da lui delegato.